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Nonni obbligati al versamento degli alimenti? Solo in caso di effettivo stato di bisogno

Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli ma altrettanto vero è che quelle dei figli non possono ricadere sui "padri"!
Questo in sostanza è quanto emerge dalla lettura della recente Ordinanza numero 10419 della Cassazione, Sez. VI Civile, con la quale è stato messo un freno alla dilagante usanza, soprattutto delle nuore, di far pagare ai suoceri i conti in sospeso dell´ex marito disinteressato alla famiglia e non rispettoso dell´obbligo del versamento dell´assegno di mantenimento in favore dei figli.
I Supremi Giudici nel caso de quo respingono la richiesta avanzata da una donna, che a fronte delle macroscopiche manchevolezze del marito, chiama in giudizio i suoceri al fine di ottenere un aiuto economico per mantenere i figli, sul presupposto che l´intervento dei nonni ha natura residuale e sussidiaria rispetto all´obbligo diretto personale e non demandabile dei genitori di mantenere i figli.
I Giudici Supremi, così come i Giudici territoriali, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di "prime cure", sottolineano come all´intervento dei nonni si possa ricorrere solo come "extrema ratio" nel caso di effettiva indigenza e di impossibilità oggettiva di entrambi i genitori di mantenere i figli.
 
Ciò comporta ovviamente l´onere di provare, in capo al richiedente, di non disporre delle risorse minime necessarie per la sopravvivenza, di aver utilizzato ed ultimato tutte le risorse e di non poter incrementare i propri guadagni, cosa secondo i Giudici di Piazza Cavour non provata dalla donna che piuttosto dispone di una casa di proprietà e di un reddito pari a 700 euro mensili.
Solo in tal caso i nonni subentrerebbero (tutti in ragione delle effettive possibilità economiche) per il versamento degli alimenti e non del mantenimento in favore dei nipoti, ossia per consentire loro di sopravvivere garantendogli il minimo indispensabile.
Alla luce di quanto argomentato il Supremo Collegio ha respinto definitivamente il ricorso della donna potendo la stessa seppure con delle ristrettezze provvedere da sola al mantenimento dei figli nonostante il totale disinteresse dell´ex marito.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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