Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Assegno di mantenimento ai figli: come si quantifica?

Imagoeconomica_359039

 Inquadramento normativo: art. 30 Costituzione, artt. 143 e 147 c.c, 337 ter c.c.

Doveri dei genitori: ai sensi di legge, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.); inoltre, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli (art. 147 c.c.).

Obbligo di mantenimento dei figli: comprende l'obbligo di fornire loro quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui sono inseriti, in relazione alla disponibilità dei genitori.

La ratio è quella di garantire agli stessi di conservare – se possibile – l'ambiente, le abitudini, le consuetudini familiari, non percependo eccessivamente il divario anche economico tra la nuova situazione e quella precedente alla separazione.

Cosa comprende: il mantenimento ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere non soltanto quanto dovuto a titolo alimentare (come le spese ordinarie della vita quotidiana quale vitto ed abbigliamento) ma anche quelle relative all'istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze.

In particolare, il dovere di mantenimento impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli, che non sono soltanto l'obbligo alimentare, ma vanno estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una organizzazione domestica stabile, in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione (Cass. sent.. 6197/2005).

 Parametri: considerata l'ampiezza delle potenziali esigenze dei figli – esigenze di cui bisogna tener conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento – la giurisprudenza, prima, ed il legislatore, dopo, hanno fissato dei parametri di riferimento per il giudice che deve procedere alla sua quantificazione.

In particolare il comma 4 dell'art. 337 ter prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le esigenze attuali del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Tali parametri non costituiscono un elenco tassativo e limitativo ma, al contrario, avendo anche una formulazione abbastanza generica, si prestano ad essere integrati e meglio specificati in base alle singole fattispecie concrete.

In linea generale, è possibile ritenere che primi due parametri consentono al giudice di individuare e definire in astratto quali esigenze devono essere economicamente coperte tramite la corresponsione dell'assegno; i restanti parametri permettono, in concreto, di vagliare come il mutato assetto economico della famiglia incida sulla soddisfazione dei suddetti bisogni della prole, determinando le quote a carico di ciascun coniuge

Risorse economiche dei genitori: l'analisi della situazione economica dei genitori è essenziale dato che, ovviamente, non si può pensare di garantire ai figli più di quanto i genitori con le loro capacità economiche siano in grado di fare (Trib. di Novara, del 6 febbraio 2012).

In tal senso, nel giudizio promosso per separazione dei coniugi, il giudice ordina sempre l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi nell'ultimi triennio, al fine di valutare la consistenza totale dei loro patrimoni e, quindi, considerare i redditi da attività lavorativa, il valore dei beni mobili o immobili posseduti (ivi comprese le eventuali entrate derivanti da canoni di locazione o le uscite imputabili al pagamento del mutuo), la percezione delle quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti.

Il giudice deve anche vagliare l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale e il numero dei figli a carico e conviventi.

 Focus: alcuni Tribunali hanno elaborato dei softwer (anche scaricabili gratuitamente) che – sulla base dei parametri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria – consentano di calcolare l'assegno di mantenimento dovuto. Si segnalano, in particolare, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Monza, le quali riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili risposte alle richieste di mantenimento per i figli.

A titolo esemplificativo, l'assegno può essere pari ad un quarto del presunto reddito dell'obbligato se costui paga il mutuo sulla casa coniugale o se questa è assegnata all'altro coniuge; può essere pari ad un terzo se la casa coniugale è nella disponibilità dell'obbligato. Il contributo per il mantenimento dei figli, così determinato, può subire variazioni in aumento in base al numero dei figli, sino ad arrivare anche a superare il 50% del reddito dell'obbligato in presenza di più di tre figli.

Accertamento dei redditi effettivi: il giudice può ritenere opportuno non valutare solo quanto emergente dalle dichiarazioni dei redditi presentate, soprattutto quando negli atti difensivi di parte e nel corso del giudizio siano emersi elementi tali da far ritenere che l'effettivo stile di vita delle parti contrasti con quanto dichiarato al fisco.

L'art. 337 ter consente al giudice di disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto in contestazione, anche se intestati a persone diverse; egli, inoltre, può provvedere alla ricerca di beni con modalità telematiche, anche accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o inviando alla stessa richieste in tal senso.

Spese straordinarie: non sono ricomprese nell'assegno periodico dovuto a titolo di mantenimento, in quanto si tratta di esborsi non quantificabili in via preventiva, o perché legate a fatti sopravvenuti e non preventivabili, o perché estranee alle consuetudini di vita della prole (vi rientrano, a titolo esemplificativo, le spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale, le spese scolastiche, quelle legate ad attività sportive e ludiche).

Le spese straordinarie di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi; tuttavia il Tribunale può anche decidere di ripartire tali spese in diversa percentuale (ad es. 30 e 70%), quando risulti una sproporzione evidente tra i redditi dei genitori.

Deroghe: i coniugi, previo accordo liberamente sottoscritto, possono concordare di provvedere al mantenimento dei figli in misura non proporzionale al proprio reddito (ad esempio, in sostituzione o in concorso con un assegno periodico, l'obbligo di mantenimento può essere adempiuto con l'attribuzione ai figli della proprietà di beni mobili o immobili). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassazione: giudice non può liquidare le spese di ...
Piano risanamento debiti, non giustifica l'omissio...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito