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Anche per il 2019 i bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica

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La legge di bilancio ha prorogato di un ulteriore anno le detrazioni IRPEF per recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e realizzazione di verde grazie ai commi 67 e 68 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018 n. 302 e in vigore dal 1° gennaio 2019.

Tali norme hanno fornito un altro anno di "ammortizzatore fiscale" ad un comparto, quello edile, che ha risentito drasticamente degli effetti della crisi di inizio decennio. A mio avviso la scelta di prorogare le misure di un altro anno denotano ancora una volta la timidezza del legislatore perpetrata negli ultimi anni; il provvedimento necessitava infatti di una norma che introducesse finalmente a regime tali bonus, in modo da dare sicurezza di prospettiva ad un comparto ormai in crisi da quasi un decennio; ma tant'è; accontentiamoci dell'ennesima proroga annuale.

Per un altro anno si possono quindi usufruire le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e al recupero edilizio, il c.d. "bonus mobili" e il "bonus verde". 

 Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 la detrazione IRPEF/IRES si applica, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. Per alcune tipologie di interventi, così come previsto per le spese sostenute nel 2018, l'aliquota della detrazione rimane fissata al 50% anche per il prossimo anno. Si tratta, ad esempio, delle spese per l'acquisto e posa di schermature solari, di finestre comprensive di infissi e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Sempre nella misura del 50% la detrazione spetta per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento della Commissione Ue 18 febbraio 2013 n. 811.

Per gli interventi destinati al recupero del patrimonio edilizio, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. L'agevolazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR, è fruibile anche per il prossimo anno fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sul versante degli interventi antisismici, tutto invariato per il "sisma bonus" che, ai sensi dei commi da 1-bis a 1-sexies1 dell'art. 16 del DL 63/2013, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Anche la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus mobili") viene prorogato alle spese sostenute nell'anno 2019 (sempre nel limite di 10.000 euro). In questo caso, per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2019, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2018.

Esteso per un ulteriore anno anche il c.d. "bonus verde". Si tratta, lo si ricorda, della detrazione IRPEF nella misura del 36% (nel limite di 5.000 euro) prevista dai commi 12-15 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, per i pagamenti effettuati nell'anno 2019 riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 Ovviamente ricordo che, per l'effettivo ristoro finanziario del bonus maturato, il contribuente deve trovarsi nella condizione di "debitore di imposta IRPEF" in seno al proprio modello fiscale (Modello Unico o modello 730). Il contribuente quindi deve avere un debito IRPEF per poter dedurre l'eventuale Bonus maturato; se il contribuente, per le sue condizioni reddituali e/o familiari, non risulta debitore d'imposta il beneficio si perde in quanto può essere usato fino a compensazione del debito dell'imposta. Ogni contribuente ha diritto a detrarre la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta dovuta annualmente.

Quindi prima di farsi travolgere da vacui entusiasmi verificate, prima del sostenimento della spesa, la vostra situazione fiscale per capire se potrò ottenere un reale beneficio finanziario dall'applicazione del bonus.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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