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CNF. Censura per l’avvocato che dissimula lo status di difensore

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Con sentenza n.281 del 6 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato l'illiceità deontologica del comportamento dell'avvocato che, si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico, dissimulando il proprio status di difensore.

I fatti del procedimento

A seguito di un esposto, un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per essersi recato presso la abitazione dell'esponente assieme alla ex compagna di quest'ultimo, senza presentarsi come legale, ma asserendo di esserne amica e di lavorare presso una libreria di famiglia.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha considerato illecito tale comportamento in quanto si è concretizzato nell'aver attribuito a sé un falso stato, inteso come condizione della persona all'interno della società, con l'attribuzione a sé di una qualifica diversa da quella posseduta di Avvocato, rilevante in astratto nell'ambito del rapporto ingannatorio.

Conseguentemente il CDD ha sanzionato tale comportamento con la censura per violazione

  • dell'art.9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza),
  • dell'art.35 cdf (Dovere di corretta informazione),
  • dell'art.41 (Rapporti con la parte assistita da collega).

L'incolpato ha impugnato la decisione sostenendo l'insussistenza delle condotte ascritte, il difetto di motivazione e l'eccessività della sanzione della quale ha chiesto la sostituzione con quella più lieve dell'avvertimento. A sostegno delle proprie ragioni l'esponente ha precisato che avrebbe omesso di specificare il proprio effettivo ruolo di avvocato in ragione del comportamento aggressivo e minaccioso dell'esponente, particolare questo che sarebbe stato sminuito dal CDD. 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio non ha ritenuto congrua la giustificazione fornita dall'incolpato circa la pericolosità e l'aggressività dell'esponente, dal momento che tali elementi non emergono dai toni e dal contenuto della conversazione che era stata videoregistrata dall'esponente stesso.

Peraltro, il giudice disciplinare ha sottolineato che

  • il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 9 del Codice Deontologico Forense, i quali devono sempre improntare la condotta dell'Avvocato in ogni contesto del suo agire;
  • la condotta tenuta dall'avvocato comporta la violazione sia dell'art. 35 CDF avendo lo stesso nascosto la propria qualità di difensore dell'ex compagna dell'esponente, fornendo a quest'ultimo informazioni non corrette e non trasparenti sul proprio stato, sia dell'art. 41 CDF, in quanto la ricorrente si metteva in contatto diretto con l'esponente pur sapendo che lo stesso fosse assistito da un altro collega.

Quanto alla dosimetria della sanzione, il Consiglio ha affermato che

  • a norma dell'art. 3 CDF la sanzione deve essere determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati,
  • ai sensi dell'art. 21 CDF, la stessa «è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento» e deve essere «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari»

 Al riguardo il Consiglio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai sensi dell'art. 21 CDF l'oggetto della valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato, e le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, per cui vanno scelte tra quelle previste dall'art. 22 CDF (Cass. SS.UU. 8777/2021) e spetta al giudicante determinare la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione edittale della censura comminata dal CDD, in considerazione del dolo che ha caratterizzato la condotta illecita dell'incolpato sotto il profilo disciplinare e che come tale assume una rilevanza specifica nella dosimetria della sanzione medesima.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso.

 

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