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Con sentenza n.281 del 6 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato l'illiceità deontologica del comportamento dell'avvocato che, si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico, dissimulando il proprio status di difensore.
I fatti del procedimento
A seguito di un esposto, un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per essersi recato presso la abitazione dell'esponente assieme alla ex compagna di quest'ultimo, senza presentarsi come legale, ma asserendo di esserne amica e di lavorare presso una libreria di famiglia.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha considerato illecito tale comportamento in quanto si è concretizzato nell'aver attribuito a sé un falso stato, inteso come condizione della persona all'interno della società, con l'attribuzione a sé di una qualifica diversa da quella posseduta di Avvocato, rilevante in astratto nell'ambito del rapporto ingannatorio.
Conseguentemente il CDD ha sanzionato tale comportamento con la censura per violazione
L'incolpato ha impugnato la decisione sostenendo l'insussistenza delle condotte ascritte, il difetto di motivazione e l'eccessività della sanzione della quale ha chiesto la sostituzione con quella più lieve dell'avvertimento. A sostegno delle proprie ragioni l'esponente ha precisato che avrebbe omesso di specificare il proprio effettivo ruolo di avvocato in ragione del comportamento aggressivo e minaccioso dell'esponente, particolare questo che sarebbe stato sminuito dal CDD.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio non ha ritenuto congrua la giustificazione fornita dall'incolpato circa la pericolosità e l'aggressività dell'esponente, dal momento che tali elementi non emergono dai toni e dal contenuto della conversazione che era stata videoregistrata dall'esponente stesso.
Peraltro, il giudice disciplinare ha sottolineato che
Quanto alla dosimetria della sanzione, il Consiglio ha affermato che
Al riguardo il Consiglio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai sensi dell'art. 21 CDF l'oggetto della valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato, e le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, per cui vanno scelte tra quelle previste dall'art. 22 CDF (Cass. SS.UU. 8777/2021) e spetta al giudicante determinare la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.
Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione edittale della censura comminata dal CDD, in considerazione del dolo che ha caratterizzato la condotta illecita dell'incolpato sotto il profilo disciplinare e che come tale assume una rilevanza specifica nella dosimetria della sanzione medesima.
Conseguentemente il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.