Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Alunno che si procura un danno da solo: sussiste la responsabilità contrattuale della P.A.

Imagoeconomica_1373511

Se durante l'orario scolastico l'alunno procura a se stesso un danno, la responsabilità della pubblica amministrazione (P.A.) non è una responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Ravenna con sentenza del 6 marzo 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione di questa autorità giudiziaria.

I fatti di causa.

Gli attori, in qualità di genitori dell'alunno minore, hanno agito in giudizio contro il comune in cui si trova la scuola comunale materna frequentata dal figlio al fine di ottenere il il risarcimento di tutti i danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro occorsogli durante l'orario scolastico. In buona sostanza, è accaduto che l'alunno minore, correndo nel cortile, è andato a sbattere «contro una sbarra di ferro priva di protezione appartenente a una macrostruttura per il gioco ivi presente, procurandosi un trauma facciale con avulsione dei quattro incisivi superiori».

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tribunale

«L'azione di risarcimento danni svolta dagli attori trova titolo, per quanto concerne la posizione dell'amministrazione comunale, nella responsabilità dei docenti ed educatori pubblici per omessa osservanza dei doveri di vigilanza sui minori, la quale - secondo il più recente orientamento giurisprudenziale - deve qualificarsi come responsabilità "excontractu"».

Di diverso avviso è il Tribunale. Vediamo perché.

Secondo il giudice adito, nel caso di lesioni provocate dall'alunno a se stesso durante l'orario scolastico, la responsabilità della P.A. non costituisce una responsabilità riconducibile né alla fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. in quanto si tratta di disposizione applicabile nel solo caso di danno cagionato dall'alunno a terzi, né alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.

In buona sostanza il Tribunale di Ravenna, conformandosi all'arresto della giurisprudenza, afferma che, nelle ipotesi come quelle in esame e, quindi di danno cagionato dall'alunno a se stesso durante il periodo in cui questi è sottoposto alla vigilanza della scuola, la responsabilità della pubblica amministrazione è contrattuale. E ciò in considerazione del fatto che nel momento in cui l'Istituto scolastico accoglie la domanda di iscrizione dell'alunno e lo ammette a frequentare:

  • si «determina un vincolo negoziale in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo[...]»;
  • tra precettore e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona».

(Corte Cass. SU 27.6.2002 n.9346; Cass. 16947/2003; Cass. 1197/2007; Cass. 24835/2011).

Ne consegue che ove l'alunno, durante il periodo in cui è a scuola, si procura un danno, essendo sotto la vigilanza degli insegnanti, per il pregiudizio subito sarà responsabile contrattualmente la pubblica amministrazione. 

In tali casi, con riferimento all'onere probatorio, sarà «applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, l'altra parte avrà l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (cfr. Tribunale Catania sez. III, 02/01/2019, n.483).

Orbene, tornando al caso in esame,gli attori hanno assolto a tale onere e risulta:

  • incontestato che il sinistro sia avvenuto nel cortile della scuola materna che l'alunno minore frequenta;
  • che la pubblica amministrazione non abbia dimostrato che il sinistro si sia verificato per causa alla stessa non imputabile. In pratica, essa non ha dimostrato di essersi trovata nella impossibilità di impedire il fatto.

«Per vincere la presunzione di responsabilità a carico della P.A., in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte,pertanto, il Tribunale di Ravenna, ha ritenuto fondata la domanda degli attori e l'ha accolta. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il ruolo del medico del lavoro nell’organizzazione...
Inquilini morosi e sfratto per morosità in stato d...

Cerca nel sito