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Al mercato delle tasse

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La disciplina del "concordato preventivo" rappresenta un'importante novità prevista dalla riforma fiscale codificata nella Legge n. 111/2023; la nuova procedura è prevista dall'art. 17 ed è dedicata ai contribuenti di minori dimensioni e contribuenti forfettari.

Attraverso tale istituto, si punta a codificare gli obblighi dichiarativi e a favorire l'adempimento spontaneo; nel dettaglio sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Viceversa, invece, il nuovo istituto non esplicherà effetti sull'Iva.

Perché il contribuente dovrebbe aderire? Stando alla bozza, il ricorso al concordato è incentivato sia dalla possibilità di determinare in anticipo le imposte che dovranno essere versate in futuro, sia dal fatto che, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono. 

L'iter procedurale del concordato preventivo biennale viene avviata con la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo di ciascun anno di apposite procedure informatiche per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

Il contribuente interessato dovrà comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte dirette. La proposta di concordato preventivo verrà formulata dall'Agenzia delle Entrate entro i successivi 5 giorni e il contribuente potrà accettarla entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, ossia generalmente entro il 30 giugno.

Il contenuto della proposta di concordato verrà elaborata dall'Agenzia delle Entrate tenendo conto dei dati comunicati dal singolo contribuente e utilizzando una specifica metodologia creata con le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, tenendo conto delle specifiche attività economiche, degli andamenti economici e dei mercati e anche attraverso processi decisionali automatizzati.

Stando alla bozza di Decreto Legislativo possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali si applicano gli ISA con punteggio di affidabilità pari almeno a 8 e senza debiti tributari o con debiti inferiori a 5.000 euro, nonché i contribuenti in regime forfetario ai sensi della Legge n. 190/2014.

Il contribuente che vorrà accetterà la proposta sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato; in linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini redditi, IRAP e previdenziali.

Per la piena applicabilità del concordato preventivo biennale sarà comunque necessario attendere la stesura definitiva del D.Lgs. nonché l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui verranno individuate le modalità e i dati da comunicare telematicamente da parte del contribuente, nonché un decreto del MEF con cui verrà predisposta la metodologia di calcolo dei redditi concordati nonché un eventuale parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Attendiamo dunque l'apertura delle contrattazioni; via al mercato delle tasse.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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