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Riferimenti normativi: Art. 119 D.L.n.34/2020 - D.L. n.104/2020
Focus: Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%.
Principi generali: L'art. 119 del decreto-legge 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), ha introdotto il Superbonus 110% quale detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici. Per superare alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del superbonus sono stati introdotti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.24/E/2020, in materia di opzione per la cessione del credito d'imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura, e con la risoluzione n.60/2020, in materia di superbonus 110% nei condomìni. Per rispondere alle ulteriori richieste degli operatori del settore, l'amministrazione finanziaria ha emanato la recente Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020. Il documento contiene ulteriori chiarimenti di carattere interpretativo in merito alle misure fiscali relative alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, rispetto alla precedente circolare n. 24/2020, per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. La circolare n.30/2020 spiega le modifiche introdotte all'agevolazione dal decreto legge n.104/2020.
Il Decreto Legge n.104/2020 ha introdotto le seguenti novità: 1) La spettanza dell'incentivo per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici; l'aumento del 50% dei massimali per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. 2) Il quorum ridotto (1/3 della proprietà) per raggiungere la maggioranza nelle assemblee condominiali al fine dell'approvazione dei lavori agevolabili. 3) Le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali. 4) La nozione di "accesso autonomo dall'esterno". Per essa la circolare precisa che un'unità immobiliare ha << accesso autonomo dall'esterno >> nei casi in cui, ad esempio, all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna), comune ad altri immobili, che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli). Si considera accesso autonomo esterno anche quando all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.
Riguardo ai limiti di spesa agevolabili, la Circolare n.30 precisa che le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell'agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi per interventi ammessi al Superbonus eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo "sconto in fattura", in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.
La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio. Inoltre, l'installazione di impianti fotovoltaici, spiega la circolare n. 30/E, rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Ai fini del Superbonus l'installazione di questi impianti è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari. Un'ulteriore questione affrontata nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, riguardo ai limiti di spesa agevolabili, è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l'intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condomìnio, a condizione che per l'edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti Ape. In quanto al compenso straordinario all'amministratore di condomìnio esso non può essere ammesso in detrazione ai fini superbonus e, quindi, non può essere oggetto dello "sconto in fattura" né di "cessione", secondo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto "Rilancio". L'amministratore, infatti, precisa l'Agenzia, svolge le proprie funzioni in conformità al mandato del condomìnio ed eventuali compensi, compresi gli extra, riconosciuti anche se riferiti alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione del 110%, costituendo ordinari obblighi amministrativi. La Circolare, infine, fornisce l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.