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Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto l'orientamento espresso poche settimane prima nella risposta n. 26/2026, chiarendo che il superamento della soglia di 85.000 euro non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario quando deriva da compensi percepiti per errore e successivamente restituiti.
Il chiarimento riguarda il limite di ricavi o compensi previsto per la permanenza nel regime agevolato disciplinato dalla Legge n. 190/2014. In precedenza l'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che nel calcolo della soglia dovessero essere considerati tutti i compensi incassati nel periodo d'imposta, anche se successivamente restituiti al cliente o committente.
Il nuovo documento di prassi modifica tale interpretazione, riconoscendo che le somme indebitamente percepite per errore del committente – e successivamente restituite dal contribuente – non devono essere considerate ai fini della verifica del limite di 85.000 euro.
Pertanto, se il superamento della soglia deriva esclusivamente da compensi non spettanti e poi restituiti, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario. La valutazione deve tuttavia avvenire caso per caso, verificando l'effettiva sussistenza dell'errore e i comportamenti adottati dal contribuente per porvi rimedio.
Secondo il nuovo orientamento dell'Agenzia, tali importi non devono essere considerati nel calcolo della soglia dei ricavi e compensi, in quanto non rappresentano redditi effettivamente spettanti al contribuente.
Un elemento di rilievo del chiarimento riguarda il momento della restituzione. L'Agenzia riconosce infatti che la correzione dell'errore può avvenire anche in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di percezione dei compensi, senza che ciò determini la perdita del regime agevolato.
L'impostazione è applicabile anche ad altre ipotesi di errata percezione di compensi, come nei casi di errori di fatturazione, purché adeguatamente documentati.
Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato i compensi al lordo delle somme poi restituite, conformemente a quanto risultante dalla certificazione unica del soggetto erogatore, è possibile recuperare la maggiore imposta sostitutiva versata mediante:
Il nuovo chiarimento appare coerente con la logica del regime forfetario, evitando che errori imputabili a terzi possano determinare la perdita del regime agevolato. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate, oltre a correggere l'orientamento precedente, introduce un criterio sostanziale di valutazione fondato sui compensi effettivamente spettanti al contribuente.
Meditate contribuenti, meditate.
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