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Il 30 settembre è il termine ultimo per l’invio dei Modelli 5, 5 bis e 5 ter

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Il Modello 5

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 della legge n. 576/80e 7 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense, gli avvocati sono tenuti a inviare telematicamente il Modello 5 alla Cassa forense.

Si tratta di una comunicazione con la quale gli avvocati informano l'ente previdenziale di appartenenza del reddito netto professionale ai fini Irpef e del volume di affari ai fini IVA prodotti nell'anno precedente, così come dichiarati all'Agenzia delle entrate. E ciò al fine di poter procedere all'autoliquidazione dei contributi dovuti, in unica soluzione, entro il 30 settembre o in due rate, di cui la prima, entro il 30 settembre, e la seconda, entro il 31 dicembre.

Ai sensi del predetto art. 17, chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione […] o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute […]. L'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare".

L'obbligo di invio del Modello 5 scatta per:

  • i professionisti, persone fisiche, iscritti alla Cassa Forense,
  • gli avvocati, di nazionalità italiana, che hanno mantenuto l'iscrizione all'albo in Italia, per il reddito e il volume d'affari soggetta a tassazione in Italia,
  • gli avvocati di nazionalità estera che sono stati iscritti nell'anno all'albo in Italia;
  • i professori universitari che hanno mantenuto l'iscrizione all'albo;
  • gli eredi dei professionisti che erano obbligati all'invio del modello 5.

Oltre al Modello 5, esistono, tuttavia, i modelli 5 bis e 5 ter.

Vediamoli nel dettaglio. 

 Il Modello 5 bis

L'art. 10 Regolamento Unico Della Previdenza Forense dispone che gli obbligati alla comunicazione del Modello 5, ma che compartecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi e il volume d'affari della intera associazione, entro il 30 settembre. Ecco il cosiddetto Modello 5 bis.

Si tratta di una comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, che può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato all'invio del Modello 5, o da chi ne abbia la rappresentanza.

Cosa deve contenere il Modello 5 bis? Detto modello deve contenere:

  • la denominazione dell'associazione professionale;
  • il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
  • l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
  • la sede della associazione;
  • il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
  • il numero di codice fiscale dei singoli associati; g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
  • le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli;
  • le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa.

Il Modello 5 ter

L'art. 18 Regolamento Unico Della Previdenza Forense dispone che le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite. Si tratta del cosiddetto Modello 5 ter.

Detto modello deve contenere:

a) la denominazione sociale della Società dichiarante, la data di costituzione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) ogni altro dato identificativo;

d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;

e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;

f) l'indicazione degli utili del reddito prodotto ai fini fiscali anche non distribuiti, dalla Società;

g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;

h) la percentuale di partecipazione agli utili complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;

i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;

j) l'eventuale cancellazione della Società tra Avvocati dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente. 

 

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