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Bollo sulle fatture elettroniche emesse dai contribuenti forfettari

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Riferimenti normativi: Art.54 T.U.I.R.

Focus: Tutti i contribuenti che adottano il regime forfettario sono soggetti alla fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, e le fatture emesse con importo superiore ad euro 77,47 sono soggette all'imposta di bollo.

Principi generali: Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 prevede che le fatture emesse dai contribuenti che abbiano esercitato la relativa opzione siano fuori dal campo di applicazione dell'Iva. La mancata applicazione dell'Iva comporta l'obbligo di assoggettare ad imposta di bollo le operazioni attive fatturate con importo superiore ad euro 77,47. 

L'imposta di bollo a cui sono soggette le fatture elettroniche dei professionisti ammonta a 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore ad euro 77,47 ed è assolta in modo virtuale (D.M. 08/06/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'art. 15, 1° comma del D.P.R 642/72) e senza obbligo di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, indicando nel frontespizio della fattura elettronica che la stessa è soggetta ad imposta di bollo. L'obbligo di assolvere l'imposta del bollo, in generale, ricade sul soggetto emittente. Spesso, però, capita che il contribuente in regime forfettario addebiti al cliente l'importo del bollo apposto sulla fattura, in aggiunta al corrispettivo pattuito per la cessione/prestazione. Premesso ciò, ci si è chiesti se le spese riaddebitate al cliente rientrino tra i ricavi del contribuente forfettario. In merito a ciò si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n.428/E/ del 12 agosto 2022, precisando che "anche se vi è solidarietà tra prestatore e committente per l'assolvimento dell'imposta di bollo, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipi di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione".

L'Agenzia delle Entrate ha, perciò, affermato che il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo costituisce ricavo o compenso del contribuente forfettario che concorre alla determinazione forfettaria del reddito ed è, quindi, imponibile ai fini delle imposte dirette. Con il successivo interpello n. 911-894/2022 l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare la precedente risposta n. 428/2022, ne ha integrato le indicazioni precisando che - in ogni caso - l'imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, qualora addebitata al cliente, costituisce sempre una voce "assimilata" a quella dei compensi o dei ricavi. E' stato specificato poi relativamente all'esposizione nella fattura elettronica dell'imposta di bollo, qualora riaddebitata al cliente, che l'importo di 2 euro deve essere esposto anche nel corpo della fattura, con un rigo distinto e con il relativo codice natura. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che tale principio non vale solo per i soggetti in regime forfettario ma si estende a tutti i soggetti passivi che emettono fatture con bollo, costituendo la normativa sull'imposta di bollo una normativa a carattere generale senza alcuna differenziazione tra le diverse tipologie di soggetti passivi. 

 

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