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Fonte: https://www.cassaforense.it/
La L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in favore del proprio assistito nei casi di impossibilità al loro adempimento per gravi motivi di salute (art.1, commi dal 927 al 944). Queste disposizioni si applicano anche all'avvocato atteso che nello svolgimento della professione, l'Avvocato può essere tenuto per mandato a svolgere degli adempimenti fiscali per conto del proprio cliente nell'ambito dell'assistenza legale e della rappresentanza (ad es. la registrazione di atti e contratti con il pagamento delle relative imposte di registro, bolli etc.).
Beneficiari - I soggetti che possono beneficiare della sospensione sono:
Ambito di applicazione - La legge precisa gli eventi che determinano la possibilità di usufruire della sospensione, quali:
In particolare, il comma 927 prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso
Il comma 929, invece, considera le ipotesi diricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale. In tali casi, nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
Decorrenza dei termini - La sospensione decorre
Termine della sospensione - A norma del comma 932 gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Oneri di comunicazione a carico del professionista - Il professionista deve comunicare il verificarsi dell'evento che dà luogo alla sospensione agli uffici competenti (ad es. l'Agenzia delle entrate). Con la comunicazione, che deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, devono essere inviati
Controlli e sanzioni - La P.A. può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti dei professionisti che richiedano l'applicazione della sospensione ed è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e dell'arresto nel caso in cui il professionista abbia usufruito della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.