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Al via la nuova Rottamazione-quinquies degli enti territoriali

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Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 è possibile presentare la domanda per accedere alla rottamazione-quinquies riservata agli enti territoriali, prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 100, della legge n. 199/2025 -Legge di bilancio 2026 -. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità operative e le FAQ per consentire ai contribuenti di verificare i carichi definibili e trasmettere le istanze.

La misura, estesa a tutti gli enti territoriali dal decreto-legge n. 38/2026, riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023. Restano esclusi i tributi locali gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali è prevista una distinta disciplina di definizione agevolata. Per verificare la possibilità di adesione, è quindi necessario controllare preliminarmente se l'ente interessato abbia aderito alla procedura: l'elenco degli enti partecipanti è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La rottamazione può interessare sia i debiti tributari, come IMU e TARI, sia quelli di natura non tributaria, comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, le rette scolastiche e altre tariffe. Sono esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti. Non rientrano inoltre nella misura i carichi già inseriti in piani di pagamento della rottamazione-quater o della relativa riammissione, qualora, al 30 settembre 2025, risultassero regolarmente versate tutte le rate scadute.

Il vantaggio economico consiste nel pagamento del capitale residuo, delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica. Non sono invece dovuti gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio. Per le sanzioni stradali, in particolare, vengono meno gli interessi, comprese le maggiorazioni, e l'aggio, secondo quanto previsto dalla disciplina.

Prima di aderire, il contribuente può richiedere il prospetto dei carichi definibili attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo con SPID, CIE, CNS o credenziali dell'Agenzia. Il documento viene reso disponibile tramite un collegamento inviato per e-mail, utilizzabile entro cinque giorni. È prevista anche una procedura dall'area pubblica, con compilazione del modulo e allegazione del documento di riconoscimento.

La domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre 2026, indicando un indirizzo e-mail ordinario, non PEC. È possibile selezionare esclusivamente i carichi che si intendono definire e occorre dichiarare la rinuncia agli eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate.

Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia comunicherà l'accoglimento della domanda oppure il diniego motivato. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure mediante un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro. Le prime cinque scadenze sono fissate a marzo, maggio, luglio, settembre e novembre 2027; dal 2028, le rate successive scadranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con applicazione degli interessi al tasso annuo del 3%.

La presentazione della domanda produce effetti anche sul piano della riscossione: per i debiti definibili non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive e quelle già avviate non proseguiranno, salvo il caso in cui si sia già tenuto con esito positivo il primo incanto. Restano tuttavia fermi e ipoteche già iscritti. Durante la procedura, inoltre, non operano le trattenute sui rimborsi né i blocchi dei pagamenti della pubblica amministrazione riferiti ai debiti rottamati.

Particolare attenzione va riservata ai contribuenti che hanno in corso piani di rateizzazione contenenti sia carichi definibili sia debiti esclusi dalla misura: fino al 31 marzo 2027, la sospensione dei pagamenti riguarda soltanto le rate relative ai carichi rottamabili, mentre quelle riferite ai debiti non definibili devono essere regolarmente versate.

La finestra temporale per aderire è dunque limitata. La verifica preventiva dell'ente aderente, dei carichi inclusi e degli eventuali contenziosi rappresenta un passaggio essenziale per valutare correttamente la convenienza della definizione agevolata e prevenire errori nella presentazione dell'istanza.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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