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Ulteriore proroga dei versamenti sui redditi

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I contribuenti che sono soggetti all'applicazione degli Isa (Indici Sintetici di affidabilità fiscale) – ex studi di settore per intenderci- e che quindi beneficiano della proroga dei versamenti al 30 settembre possono provvedere al pagamento della propria dichiarazione dei redditi anche entro il 30 ottobre, applicando la maggiorazione dello 0,4%; inoltre, in caso di rateizzazione, è possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate entro il 30 settembre, ovviamente senza interessi.

Questi sono gli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71 di giovedì scorso 02 agosto 2019, che analizza ulteriormente la proroga dei versamenti stabilita in sede di conversione del decreto cosiddetto "crescita".

Con l'art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, il Legislatore ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA ex studi di settore), di cui all'art. 9 bis del D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e116 del TUIR.

Con la precedente risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva anche chiarito che la proroga riguarda anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (ex studi di settore).

La risoluzione di giovedì' scorso qui analizzata ha introdotto ulteriori elementi.

Come accennato, il primo importante chiarimento riguarda la possibilità di avvalersi del beneficio di cui all'art. 17, comma 2 del DPR 435/2001 anche da parte dei contribuenti che rientrano nella proroga, i quali potranno effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Al riguardo, infatti, l'orientamento era quello di ritenere che il termine prorogato del 30 settembre - assorbisse - il differimento di 30 giorni con lo 0,4%, ed invece l'AdE ci ha stupito con siffatta gentile concessione.

L'Agenzia analizza inoltre gli effetti della proroga in caso di rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97In caso di rateizzazione dal 30 settembre, viene confermato che il numero massimo di rate si riduce a tre, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre poichè il giorno 16 scade di sabato;

- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre poichè il giorno 30 novembre cade di sabato.

Si specifica inoltre che, in entrambi i casi, gli interessi per la rateizzazione si applicano esclusivamente sulla seconda e terza rata.

Qualora, invece, ci si avvalga della possibilità di differire il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%, l'Agenzia evidenzia che per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata mentre per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza/ultima rata.

L'Agenzia chiarisce infine che resta ferma la facoltà di versare le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale caso, viene precisato che entro il 30 settembre vanno versate le prime quattro rate, senza interessi e, qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.

In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario evidenziare, nel modello F24, il numero della rata che viene versata. In pratica, non è possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando, progressivamente, il relativo numero ("0106", "0206", "0306" .....).

Infine, l'Agenzia precisa che qualora, entro il termine del 30 settembre, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta - senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione -, resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi.

Dall'analisi del documento di prassi che qui ci impegna, si delinea un tax planning dei versamenti sui redditi 2018 assolutamente "fai da te" da poter plasmare sulle esigenze finanziarie personali; speriamo sia l'inizio di una vera e proficua "compliance" tanto strombazzata dall'A.d.E. e ad oggi rimasta, ancora, solo nelle intenzioni dell'amministrazione fiscale.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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