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Tutela alunno disabile, non basta adottare il piano educativo individualizzato

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Si torna a parlare di tutela degli alunni disabili nelle scuole. Questa volta a occuparsene è il Tar Campania che, con sentenza n. 636 del 5 febbraio 2019, ha stabilito che per favorire l'integrazione e il sostegno degli alunni diversamente abili deve essere elaborato un Profilo dinamico-funzionale (Pdf) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno. La redazione del Pdf è finalizzata alla formulazione di un Piano educativo individualizzato (Pei). Sia il Pdf che il Pei sono importanti in quanto «la mancanza o l'incompletezza dell'uno o dell'altro determina di fatto l'impossibilità dell'amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità». Inoltre, una volta definito il Pei, questo non può tener conto delle risorse assegnate all'amministrazione scolastica per il sostegno, essendo necessario che esso prenda in considerazione le reali esigenze dell'alunno disabile.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione del Tar Campania.

I fatti di causa.

La ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, già riconosciuto disabile ai sensi dell'art.3, comma 1, della l. 104/1992, ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione scolastica ha attribuito un numero di ore di sostegno inferiore a quello che sarebbe necessario rispetto alla patologia di cui è affetto il figlio. Ad avviso della ricorrente, tale provvedimento è illegittimo e contrasta con quanto risulta dalla valutazione effettuata in sede di Pei, nonché con le concrete esigenze formative del minore. Per tale motivo, ha chiesto l'annullamento del su enunciato provvedimento e il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, il Tar Campania richiama la normativa applicabile al caso in esame, ossia l'articolo 3, comma 2, della Legge n. 104/1992, secondo cui «la persona disabile ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative».

In punto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha fatto rilevare come sia importante assicurare all'alunno disabile il diritto all'istruzione e all'integrazione «attraverso "misure di [...] sostegno idonee a garantirgli la frequenza degli istituti d'istruzione" (C.Cost. n. 215 del 1987)».

Ma come sono attuate queste misure?

L'articolo 12, comma 5, della legge su enunciata stabilisce che, a seguito dell'accertamento della disabilità, viene elaborato, attraverso la collaborazione tra i genitori dell'alunno disabile, gli operatori sanitari e il personale docente specializzato, un Pdf, dal quale emergono:

  • le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dello studente disabile,
  • le difficoltà di quest'ultimo nell'apprendimento,
  • le sue possibilità di recupero;
  • il suo prevedibile livello di sviluppo nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), dopo un primo periodo di inserimento scolastico.

La redazione del Pdf è molto importante perché essa «è finalizzata alla formulazione di un Pei […] in cui sono definiti gli interventi diretti alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap». In buona sostanza, nel Pei sono indicati

  • «finalità e obiettivi didattici;
  • itinerari di lavoro;
  • tecnologia da utilizzare;
  • metodologie, tecniche e verifiche;
  • modalità di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), ed è soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà)».

Alla luce di quanto sin qui detto, appare chiaro che il Pdf e il Pei sono documenti essenziali. Infatti, la mancanza o l'incompletezza dell'uno o dell'altro, determinano di fatto l'impossibilità per l'amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità: solo attraverso la programmazione complessiva si giunge a una serie di passaggi via via sempre più individualizzati e quindi all'attribuzione delle ore di sostegno necessarie al singolo studente disabile. Ne consegue che sia il Pdf che il Pei non devono essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all'istituto scolastico e ciò in considerazione del fatto che essi devono tenere conto dei bisogni del disabile. Se fosse adottato un Pei che, anziché porre in primo piano le esigenze dell'alunno disabile, prendesse in considerazione le risorse assegnate all'amministrazione scolastica, la sua adozione sarebbe illegittima. Orbene, tornando al caso in esame, l'amministrazione scolastica, nonostante l'elaborazione del Pei, non si è attenuta allo stesso e ha attribuito al figlio della ricorrente un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello auspicato. Ne consegue che tale attribuzione è illegittima, come illegittimo è il provvedimento che l'ha disposta e per tal verso il Tar ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato.

 

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