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T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 27/11/2015, n. 3436 (Edilizia)

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell´Ispettorato provinciale dell´Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva (art. 9 Legge Regione Puglia 12 febbraio 1979, n.6).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2015, proposto da:

V.I., rappresentato e difeso dall´avv. Leonardo Musa, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv. Manuela Bellini in Lecce, Via Calabria N. 3;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Ugo Carletti, Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv.Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;

per l´annullamento

- del provvedimento prot. AOO_030 n. (...) adottato il 29.1.2015 e notificato il 2.2.2015, con cui il Dirigente dell´Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi, Servizio Agricoltura, Area politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, ha confermato il parere di idoneità tecnico produttiva sfavorevole alla realizzazione dei locali agricoli di cui all´istanza prodotta dal ricorrente in data 21/25.2.2014 (prot. n. (...)), esplicitando le ragioni che dovrebbero sostenerlo, in esecuzione della decisione di codesto TAR n. 3140/2014;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti pure e comunque connessi, presupposti e/o consequenziali rispetto a quello impugnato; per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza ed a causa dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. L. Musa per il ricorrente e avv. F. Pellegrino, in sostituzione degli avv.ti M. U. Carletti e L. Francesconi, per la P.A.;

Svolgimento del processo

Con sentenza n.03140/2014, resa ai sensi dell´art. 60 del c.p.a., la Sezione ha accolto il ricorso proposto dal sig. V.I. avverso il parere di idoneità tecnico produttiva sfavorevole alla realizzazione di locali agricoli, adottato dalla Regione Puglia in data 6 agosto 2014 e notificato all´interessato il giorno 8 agosto successivo.

Con la sopra citata pronuncia, il T.A.R. Lecce ha disposto l´annullamento del parere espresso dai competenti uffici regionali accogliendo la censura di difetto di motivazione formulata dallo I..

In quell´occasione, si rilevava che "il parere sfavorevole che l´amministrazione regionale ha opposto alla realizzazione di locali agricoli da parte del ricorrente risulta, invero, di difficile comprensione.

In particolare, la ritenuta non razionalità, così come la non congruità dei locali medesimi appaiono frutto di enunciazione lapidaria che impedisce all´interessato di cogliere gli aspetti di criticità del progetto realizzativo, tanto più se si considera la sussistenza di un vincolo pertinenziale rispetto ad un ´azienda agricola precedentemente avviata".

Il Direttore dell´Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura della Regione Puglia ha, quindi, emanato ulteriore nota con la quale " si espongono in maniera comprensibile le motivazioni che hanno indotto questo Ufficio ad assumere la determinazione negativa di cui al Provv. n. 74042 del 6 agosto 2014".

Sono state così enunciate specificamente le criticità che accompagnano il progetto presentato dal sig. I., da rintracciarsi in un surplus realizzativo non necessario e non congruo rispetto alle reali esigenze dell´azienda.

Anche quest´ultimo atto consultivo è però oggetto di impugnazione sulla base di unico articolato motivo di censura.

Il parere è infatti ritenuto affetto da:

violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (art.17 D.P.R. n. 380 del 2001 e 6 L.R. n. 6 del 1979), motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, erronea presupposizione, travisamento di fatto, ingiustizia manifesta e sviamento.

La Regione Puglia si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il Tar dichiari il ricorso infondato.

La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 24 settembre 2015.

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Occorre ricordare che l´art.9 della L.R. Puglia 12 febbraio 1979, n.6 nel disciplinare gli interventi edilizi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A., stabilisce che " Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell´Ispettorato provinciale dell´Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva".

Dal tenore di questa disposizione normativa si desume che l´amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del progetto edilizio avuto di mira dall´imprenditore agricolo è titolare di un margine di discrezionalità tecnica.

Siffatta discrezionalità può essere spesa per verificare se il progetto sia conforme alle reali esigenze funzionali dell´azienda agricola perché solo in questo caso si giustifica il particolare regime di esenzione dal pagamento del contributo di concessione (vedi, ancora una volta, l´art. 9 stessa legge regionale)

Una volta effettuata detta verifica in senso negativo, è legittima l´adozione di un parere negativo.

Più in particolare, si osserva che l´Ufficio Regionale competente, dopo aver chiarito che il parere di idoneità tecnico produttiva "è limitato ai soli locali ubicati a piano terra" ha elencato singoli profili di non adeguatezza del progetto costruttivo del ricorrente che sono stati espressi sulla base di una legge di copertura desunta dalle " indicazioni tecniche che sono proprie delle scienze delle costruzioni rurali".

E´ stata sottolineata, a tal proposito : a) la eccessiva ampiezza del locale ricovero macchine, in rapporto al parametro della dotazione di macchine agricole dell´azienda e del tipo di utilizzo; b) la non necessità del locale stoccaggio e imbottigliamento, tenuto conto del fatto che l´azienda non dispone di impianto di trasformazione delle olive e che comunque risulta eccedente rispetto alle reali necessità e poco funzionale; c) un ordinamento colturale dell´azienda in cui prevale la produzione di ortaggi, sia in pieno campo che in serra; d) la perplessità insita nella scelta di realizzare il locale nel fondo interessato alla coltivazione di olive; e) la mancanza di profili ostativi alla realizzazione del locale nel Centro aziendale come in precedenza individuato.

Le valutazioni espresse appaiono, ad avviso del Collegio, non censurabili e non irragionevoli tenuto conto del fatto che, una volta sgombrato il campo dalla oggettiva carenza di motivazione precedentemente oggetto di sindacato giurisdizionale, l´Ufficio regionale si è premurato di fornire un apporto consultivo in base ad un parametro generale di riferimento, quale la necessità delle strutture rispetto alle esigenze dell´azienda agricola ed ha isolato singoli aspetti di criticità progettuale che sfuggono alla censura del ricorrente.

Deve, a tal riguardo, evidenziarsi che la discrezionalità tecnica può essere sindacata con successo dal G.A. solo se essa presenta aspetti di macroscopica irrazionalità.

Se si opinasse diversamente, l´eventuale sindacato del Giudice finirebbe col presentare il rischio di una indebita sostituzione di attività amministrativa con attività di altro genere, quale quella giurisdizionale, con esiti di compromissione per il principio cardine di separazione dei poteri.

Per le ragioni che si sono sopra enunciate, il ricorso è da respingere.

Le spese processuali possono essere compensate sussistendone gravi ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

 

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