
L´insussistenza del fatto di cui all´art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 comprende anche l´ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria.
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