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SC: Diritto al riconoscimento delle ritenuta anche senza certificazione del sostituto.

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Con la sentenza n. 18910, depositata  lo scorso 17 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento, oramai consolidato, circa la possibilità per il sostituito d'imposta di vedere riconosciuto il diritto al riconoscimento delle ritenute subite dal sostituto d'imposta anche in assenza delle certificazioni previste.

La sentenza, anche se ribadisce principi che oramai dovrebbero essere pacifici, offre lo spunto per riassumente quale siano le modalità operative per vedere riconosciuto in capo al sostituito il credito derivate dalle ritenute subite nel corso del periodo d'imposta in assenza della prevista certificazione.

In particolare i giudici di legittimità richiamando il principio di diritto secondo il quale: "in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo (Cass. sent. n. 14138/2017)", hanno precisato che: "La norma, attualmente vigente, dedicata allo scomputo delle ritenute d'acconto ne subordina la legittimità̀ alla sola condizione che esse siano state "operate" (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 22). Rileva, quindi, un fatto storico (decurtazione del corrispettivo), che, seppur viene provato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato con mezzi equivalenti da chi la ritenuta ha subito".

Non solo, la Suprema Corte nel motivare l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente richiama anche lo specifico documento di prassi (Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E) con la quale la stessa Agenzia ha previsto la possibilità di scompare le ritenute subite ma non certificate ove il contribuente fornisca mezzi di prova equipollenti alla certificazione mancante, precisando inoltre che: "La norma sul controllo formale delle dichiarazioni, usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata secondo i principi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici "possono" escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, il D.P.R. 600 del 1973, art. 36-ter deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) "possono" apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti" (Cass. sent. n. 14138/2017)". 

Nel caso di specie il contribuente pur non essendo in possesso della totalità delle certificazioni delle ritenute subite aveva dato prova nel corso dei precedenti gradi di giudizio, per le ritenute di cui mancava le certificazioni, di avere subito realmente la ritenuta producendo documentazione idonea, ovvero:

- le fatture emesse;

- la documentazione bancaria dalla quale si desumeva che l'importo era stato incassato effettivamente al netto della ritenuta trattenuta dal sostituto;

- dichiarazione sostitutiva.

Concludendo, in applicazione del principio della effettiva capacita contributiva e del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 163 del TUIR (divieto di doppia imposizione) la causa è stata rinviata alla CTR che ha emesso la sentenza di rigetto del ricorso proposto dal contribuente precisando che i giudici dovranno attenersi ai suddetti principi di diritto.

 

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