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SC: anche i controllori possono accertare le violazioni del codice della strada, ma con alcuni limiti

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Con sentenza n. 3494 del 6 febbraio 2019, la Corte di cassazione ha affermato che anche chi svolge le funzioni di controllore sui bus e, quindi, nell'ambito del servizio pubblico di trasporto, è autorizzato a accertare eventuali violazioni del codice della strada., ma con alcune limitazioni.

Vediamo quali.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace contro un verbale di accertamento di sosta vietata (in relazione ad un posteggio su un attraversamento pedonale). A parere dell'opponente, tale verbale è illegittimo in quanto è stato elevato da un controllore, dipendente della società concessionaria del trasporto pubblico locale, al di fuori dell'ambito dei poteri di accertamento attribuiti dall'articolo 17, comma 133, della legge n. 127/1997 ai dipendenti di questo tipo di società. È accaduto che in primo grado, l'opposizione è stata accolta con compensazione delle spese e così il ricorrente ha proposto appello in relazione proprio alla statuizione di tale compensazione. Il caso giunto dinanzi al Tribunale ha trovato una nuova risoluzione. Infatti, il Giudice d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che, alla stregua dell'articolo 17 su enunciato, «il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all'intero territorio comunale».

Contro tale sentenza l'opponente ha proposto ricorso per cassazione. 

La decisione della SC.

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la disciplina applicabile al caso in esame, ossia la Legge n. 127/1197, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". In particolare, l'articolo 17, commi 132 e 133 di tale legge, stabilisce che

  • «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione»;
  • le stese  «funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone [...]. A tale personale sono inoltre conferite [...], le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico [...]».

Da questa normativa risulta chiaro in quali limiti il controllore può esercitare le funzioni di accertamento in materia di circolazione e sosta. Tuttavia, tale evidenza non è stata sufficiente per il Tribunale che ha optato, invece, per considerare tali funzioni esercitabili senza alcuna limitazione e su tutto il territorio comunale.

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità, i quali, affermano che i limiti innanzi enunciati:

  • sono evidenti alla luce normativa applicabile al caso di specie;
  • sono confermati da un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, con riferimento alle violazioni del codice della strada e al loro rilevamento,i dipendenti delle società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico di persone, con funzioni ispettive (ossia di controllore) possono esercitare le funzioni di accertamento delle infrazioni inerenti la circolazione e la sosta solo ed esclusivamente nei limiti delle «corsie riservate al trasporto pubblico, con esclusione, quindi, dell'esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino» (Cass. n. 2973/16 che, supera esplicitamente i difformi precedenti nn. 21268714 e 18982/2015).

Ritenere che «i poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali dei dipendenti delle società di pubblico trasporto locale si estendano a tutto il territorio comunale», contrasterebbe con il dettato di cui al su enunciato articolo 17, commi 132 e 133. Orbene, tornando al caso in esame, il verbale di accertamento è stato elevato per una violazione di divieto di sosta in un ambito di competenza territoriale che oltrepassa i limiti menzionati, ossia al di fuori delle corsie di marcia o aree di sosta riservate ai mezzi pubblici. Ne consegue, alla luce della normativa e dell'orientamento giurisprudenziali citati, che il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di appello risulta viziato e come tale, a parere della Suprema Corte di Cassazione, non può essere condiviso. Pertanto, quest'ultima, non reputando necessari ulteriori accertamenti dei fatti di causa, ha deciso il giudizio e ha accolto il ricorso. 

 

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