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Risarcimento morale e biologico per il condòmino caduto sull’atrio scivoloso vanno liquidati insieme?

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Riferimenti normativi: Artt.1117 - 2051 c.c.

Focus: Il danno ad un condòmino scaturente da caduta dovuta al pavimento scivoloso comporta l'obbligo del condomìnio di risarcire automaticamente il danno morale e biologico al soggetto che si è infortunato?

Principi generali: Ai sensi dell'art.1117 c.c. il condomìnio è custode dei beni e dei servizi comuni ed è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno. La responsabilità per danno da caduta, dovuta alla superficie bagnata del condomìnio, rientra in una particolare tipologia di danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., imputabile al condomìnio e ai condòmini in quanto custodi comproprietari di quel bene, salvo che sia provato il caso fortuito. Poiché sussiste solo una presunzione di colpa a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa, il danno può essere risarcito solo se si prova il nesso di causalità tra il fatto ed il danno fisico riportato (Corte di Cassazione, Ordinanza n.2118 del 25 gennaio 2022). Al riguardo occorre distinguere il danno biologico dal danno morale. Il danno biologico consiste in una lesione permanente o temporanea all'integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento e di valutazione medico-legale, risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Il danno morale, invece, è l'aspetto interiore del danno sofferto, danno che è causa di vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, e che, quindi, incide sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali.

Il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza n.2462 del 28 giugno 2022, si è pronunciato in merito al caso di risarcimento del danno nei confronti di una condòmina che soffriva di postumi invalidanti per una caduta nell'atrio condominiale. La condòmina era caduta nell'atrio condominiale di mattina, mentre stava rientrando dopo aver fatto la spesa, per la presenza di sostanze detergenti e viscide. A causa di tale caduta la stessa aveva riportato gravi lesioni fisiche diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'ospedale, ove veniva portata d'urgenza. Per tale motivo, dopo vari cicli di terapia, la condòmina non recuperava la funzionalità ma rimaneva con postumi invalidanti per cui citava in giudizio il Condomìnio, il quale, però, rimaneva contumace. Il Tribunale di Napoli, esperita la consulenza tecnica d'ufficio medico - legale sulla persona della danneggiata, accoglieva la domanda di quest'ultima sulla base degli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità oggettiva da cose in custodia, che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si ritiene applicabile ai danni subiti da condòmini e/o terzi a causa dei beni e servizi condominiali. Ciò in quanto nei confronti del custode opera una presunzione di responsabilità, superabile soltanto mediante la prova liberatoria del caso fortuito (Cass. Civ., 18 aprile 2021, n. 11122; Cass. Civ., 01 febbraio 2018, n. 2477) che può essere integrato anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, qualora dette condotte si pongano quale impulso autonomo, imprevedibile ed inevitabile nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2016; Cass. Civ., 16 maggio 1990, n. 4237). Nel caso di specie, alla luce di tali considerazioni, il giudice ha ritenuto che la responsabilità fosse imputabile al Condomìnio in quanto non vi è dubbio che sussista un rapporto di custodia tra l'atrio condominiale ed il Condomìnio cui il medesimo appartiene. Inoltre, la dinamica del sinistro è stata confermata, in corso di causa, dal testimone assunto che, essendo persona non legata da rapporti di parentela con la condòmina danneggiata e per quanto riferito, ha apportato un contenuto probatorio di certo valore e peso.

Il testimone ha, infatti, confermato di aver riaccompagnato la signora a casa per portare le borse della spesa e di aver assistito direttamente e personalmente alla caduta. Infine, la perizia medico - legale d'ufficio aveva verificato la compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta dalla danneggiata. E ancora, a causa della contumacia del Condominio, il Tribunale non ha rilevato la presenza di elementi contrari al fatto dedotto per cui ha ritenuto che il sinistro era stato provato ed era sussistente nel suo anPertanto, sulla scorta della relazione peritale medico - legale svolta secondo la quale <<le infermità sono da considerarsi stabilizzate e non suscettibili di miglioramento>>, il Tribunale ha osservato che deve ritenersi certamente risarcibile il danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico – fisica, patito dalla condòmina. Quanto al danno morale, il Tribunale ha evidenziato che, pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale. Il risarcimento del danno morale, però, non è automatico o in re ipsa ma va provato come qualcosa di distinto e separato dal danno biologico ed il Giudice, per apprezzare la sussistenza di un simile danno, potrà dare ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, inclusi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. In pratica, ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato prospetti e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva, e, quindi, deve essere esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, che, pertanto, va sempre provatoNel caso di specie, secondo il Tribunale di Napoli, parte attrice non ha fornito elementi per ritenere sussistente il danno morale subìto a causa della caduta nell'atrio del proprio condominio. Pertanto, il giudice ha liquidato solo il danno biologico calcolato in virtù dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al momento del fatto, dell'entità delle lesioni patite e della sofferenza normalmente conseguente a simili lesioni, e il danno patrimoniale, cioè le spese vive documentate affrontate dalla condòmina per la cura delle lesioni subìte (spese mediche).

 

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