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L'avvocato deve verificare sempre l'effettivo termine di opposizione a d.i.

L'avvocato deve verificare sempre l'effettivo termine di opposizione a d.i.

Pone in essere una condotta negligente il difensore che non verifica l'effettivo termine di opposizione al decreto ingiuntivo. Un onere, questo, che incombe sul professionista anche quando il cliente gli consegna il decreto ingiuntivo senza "busta" della notifica.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF) con decisione n. 135 del 7 luglio 2021 (fonte https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-135.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento disciplinare

Il ricorrente è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per due mesi:

  • per essere venuto meno ai doveri professionali assunti nei confronti del cliente, promuovendo tardivamente opposizione al decreto ingiuntivo che, per tale motivo, è stato dichiarato esecutivo;
  • per aver omesso di informare la parte assistita dello svolgimento del mandato affidatogli, in particolare mancando di riferire che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata promossa tardivamente e che pertanto il decreto ingiuntivo opposto è divenuto esecutivo;
  • per non aver partecipato all'udienza e non aver informato il cliente di tale circostanza e dell'esito dell'udienza stessa;
  • per non aver fornito al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa espressamente richiestigli.

Il ricorrente impugna la decisione per genericità degli addebiti e per la loro infondatezza. A suo dire, infatti, le attività professionali sono state compiute e il cliente è stato debitamente informato, nel corretto adempimento del mandato (art. 26 C.D.F.) Inoltre, nel caso di specie, la parte assistita, secondo il professionista, non ha subito un pregiudizio imputabile alla sua condotta. Ad avviso del ricorrente, infatti, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo:

  • non è dipesa dalla tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Tardività, questo, che secondo il ricorrente, sarebbe imputabile alla mancata consegna da parte del cliente della busta della notifica del decreto in esame;
  • è stata dichiarata, come risulterebbe dall'ordinanza del Tribunale, a causa delle precarie condizioni economiche delle parti e del fatto che il cliente fosse già stato segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi Banca d'Italia.

Dette circostanze, a parere del ricorrente, dovrebbero condurre, se non all'accoglimento dell'impugnazione della decisione, quanto meno alla riduzione della sanzione.

La decisione del CNF

Il CNF fa rilevare che nella fattispecie posta alla sua attenzione, la negligenza del ricorrente non viene meno in base alla circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato consegnato senza "busta", in quanto onere dell'avvocato, nel rispetto dell'obbligo di competenza, sarebbe stato quello di accertarsene utilizzando la diligenza dovuta. Nel caso in esame risultano provate:

  • la condotta negligente del difensore sul quale incombe l'onere di verificare l'effettivo termine di opposizione al decreto ingiuntivo;
  • la consapevolezza del professionista di aver posto in essere una condotta non corretta negando reiteratamente di fornire i dati della polizza assicurativa (anche quando espressamente richiesti dal collega subentrato nel mandato quale procuratore dell'esponente).

Secondo il CNF, pertanto, sussiste la responsabilità disciplinare del ricorrente. Ciononostante l'impugnazione di quest'ultimo va accolta in merito alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata. E ciò in considerazione del fatto che risulta incontestato che il cliente abbia subito la esecutività del decreto ingiuntivo e la conseguente procedura esecutiva immobiliare i) perché l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione, ii) per le precarie condizioni economiche delle parti, iii) per la preesistente segnalazione a sofferenza del cliente presso la Centrale Rischi Banca d'Italia.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, con riferimento ai criteri di cui all'art. 21 commi 2/3/4 del codice deontologico forense e stante l'assenza di un rilevante pregiudizio per il proprio assistito, nonché stante la concorrente negligenza del cliente che era già stato segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi Banca d'Italia (circostanze, queste, che avrebbero, in qualche modo, condizionato la corretta esecuzione della attività professionale), ad avviso del CNF, la sanzione impugnata va attenuata in quella meno grave dell'avvertimento. 

 

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