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Risarcimento dei danni per cattiva esecuzione dell'opera pubblica. Competente il G.A. o il G.O.?

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 Con ordinanza n.15531/2022 del 16/05/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affrontato la questione della conflitto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nel caso in cui il privato proponga domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (fonte https://www.cortecostituzionale.it/default.do).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente, proprietaria di un fondo situato nel Comune coltivato ad agrumeto, ha convenuto in giudizio la Regione dinanzi al Tribunale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti al suddetto terreno a causa dei lavori di realizzazione e di potenziamento della rete fognaria eseguiti dalla ditta appaltatrice e commissionati dalla Regione convenuta. Più precisamente i suddetti danni sono stati provocati dalle escavazioni e dai manufatti in cemento, che hanno danneggiato le colture a causa della rottura del sistema idrico e del dissesto di alberi a causa dello scavo profondo quattro metri e della posa in opera dei materiali da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.

Costituendosi in giudizio la Regione ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione e il giudice adito, accogliendo l'eccezione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ciò in quanto, a parere del giudice adito, l'azione risarcitoria sarebbe connessa alla condotta della P.A. poiché i lavori commissionati dalla Regione sono conseguiti a provvedimenti di urgenza, quindi ad atti che sono espressione di un potere pubblico, per i quali il giudice naturale è il giudice amministrativo.

 La causa è stata riassunta tempestivamente dinanzi al TAR, il quale con ordinanza ha affermato che la giurisdizione deve essere individuata con riguardo al petitum sostanziale, che, nel caso specie, corrisponde al diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle modalità di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza. Pertanto, i danni per cui è causa deriverebbero dall'illiceità del comportamento attuativo di un atto amministrativo legittimo ed efficace, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente il Tar ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alla Cassazione.

La decisione delle Sezioni Unite

I giudici di legittimità hanno rilevato che, nel caso in esame, sulla base della domanda, l'oggetto del contendere deve essere identificato nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell'opera pubblica.

Sul punto la Suprema Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere due casi:

  1. il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, in cui la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in quanto oggetto di discussione è la legittimità dell'esercizio del potere pubblico;
  2. il caso in cui il privato lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto ciò che rileva è la violazione del generale dovere di neminem laedere (cfr. in regolamento per analogo conflitto, Cass.S.U. n.29088/2019; Cass. S.U. n. 4372/2021).

 Infatti "la domanda di risarcimento del danno proposta dal proprietario di un'area contigua a quella in cui è stata realizzata un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca in una manifestazione di quel potere." (Cass. S.U. n.32180/2018).

Orbene, nel caso di specie dall'esame dell'atto introduttivo, la Corte ha rilevato che l'attrice non ha prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l'illegittimità, con la conseguenza che non è condivisibile la tesi secondo la quale la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo

Sulla base di queste osservazioni, le Sezioni Unite hanno dichiarato la competenza del giudice ordinario, davanti al quale hanno rimesso le parti cassando la sentenza del Tribunale.

 

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