Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 1914 del 2.2.2016 richiamata hanno risolto il contrasto insorto a seguito delle pronunce n. 7273/2014 e n. 8940 /2014 del S.C.
Le SS.UU hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c. è sempre ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi formali propri costituenti violazioni della legge processuale.
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