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Riconoscimento qualifiche professionali ottenute all’estero.

scuola-docente

 L'Adeverinta, rilasciata dal Ministero rumeno, è un'attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/C.

Pertanto il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli formativi conseguiti in tal caso in Romania, tenendo in considerazione l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Questo è ciò che ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio pubblicando una sentenza di fondamenta importanza per coloro che hanno acquisito l'abilitazione alla docenza all'estero.

Il provvedimento è stato emesso a seguito del rigetto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di una istanza di riconoscimento della qualifica presentata da una docente di sostegno, basata sulla mancanza dell'attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno ed ancora perché si riteneva che il riconoscimento dei titoli di specializzazione all'estero non rientrasse nelle competenze del Ministero dell'Istruzione.

Orbene, i legali della docente intervengono basando la propria difesa su tre punti principali:

  • -eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
  • -violazione degli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE;
  • -violazione art. 50 D.lgs. n. 300/1999 modificato dal D.L. 1/2020 convertito in L. 12/2023.

Condividendo pienamente le tesi esposte, il Collegio Giudicante ha rappresentato che l'Adeverinta, rilasciata dal Ministero rumeno, è un'attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e che il Ministero deve di conseguenza esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli formativi conseguiti anche in un diverso paese.

Ed ancora il T.A.R., analizzando il percorso formativo per l'insegnamento sul sostegno, ha osservato che la docente, dopo aver conseguito l'abilitazione aveva acquisito tutte le competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie, in linea con le esigenze sia rumene che italiane.

Si tratta di tutte quelle richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell'insegnante di sostegno.

Percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell'educazione, dello sviluppo, tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un'attività di tirocinio di 120 ore, presso istituti rumeni che rientrano nell'ambito delle scuole cd. "speciali" previste in Romania e in istituti che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell'istruzione ordinaria.

Pertanto, l'Adunanza plenaria ha ritenuto che, spettaal Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative, ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE".

 Nel caso oggetto di contesa, l'amministrazione aveva completamente omesso sia l'esame sostanziale del percorso formativo attestato e dell'eventuale ulteriore esperienza professionale maturata, sia la relativa comparazione con la formazione richiesta in Italia, ai fini dell'accesso alla medesima professione.

Per tali ragioni, il provvedimento ministeriale che negava l'omologazione del titolo specializzante estero, è stato ritenuto illegittimo.

Sulla base della sentenza, il Ministero dovrà riesaminare l'istanza della parte ricorrente alla luce dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Inoltre, ha ribadito che la competenza in materia di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, per l'esercizio in Italia della professione dell'insegnante di sostegno, indubbiamente spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La pronuncia assume connotati ancora più rilevanti per l'insegnante, avendo costei ottenuto l'immissione in ruolo, proprio in riferimento alla didattica sul sostegno, ove pendeva il giudizio amministrativo avverso il diniego dell'omologazione del titolo specializzante rumeno, essendo stata, tra l'altro, positivamente valutata nel periodo di formazione e prova.

 

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