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Regioni e Comuni: cariche politiche non elettive, i gettoni di presenza sono cumulabili con l´indennità di mobilità

L´estensione della compatibilità e cumulabilità nella circolare INPS n. 207 del 28 dicembre 2015.



È stata pubblicata dall´INPS la circolare n. 207 del 28 dicembre 2015 sulla "Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle Regioni". Di seguito il testo della circolare.

"I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.

L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.

Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.

Quadro normativo

In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.

Nel dettaglio:

per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali;
per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.

Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità.

Alla luce del mutato contesto legislativo, nonché al fine di una interpretazione del quadro normativo che garantisca la parità di trattamento e il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità, come definito nel messaggio INPS n. 16920 del 1999.

Tale possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità del citato art. 9, comma 9 della legge n. 223 del 1991, le cui modalità applicative sono state fornite con la circolare INPS n. 229 del 1996, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.

Si ricorda, inoltre, che rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità di mobilità.

Le strutture territoriali avranno cura di garantire la corretta applicazione di quanto statuito nella presente circolare, applicandola anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti."

Nella circolare da ultimo vengono indicate le "Istruzioni operative".

Per continuare la lettura vai alla circolare (link in allegato)

Fonte: Quotidiano della p.a.

 

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