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Raccolta fondi per Coronavirus e agevolazioni fiscali

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Riferimenti normativi: Art.66 Decreto cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n.21/E del 28 aprile 2020.

Focus: Sono tante in questo periodo di pandemia le manifestazioni di solidarietà a sostegno di Aziende ospedaliere e di enti impegnati a fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria. Le raccolte fondi, espressione di tale solidarietà, rientrano tra le erogazioni liberali, fiscalmente detraibili, riconosciute dal Decreto Cura Italia.

Principi generali: Per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19, il Decreto Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020, all'art. 66, ha previsto agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza provocata dal Coronavirus, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitane), di enti o istituzioni pubbliche (aziende ospedaliere, Asl, università, Protezione civile), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Beneficiari dell'agevolazione fiscale: A seguito di interpello del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzato ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l'apertura di conti correnti bancari dedicati, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020, al fine di consentire a tutti i donatori di beneficiare delle agevolazioni fiscali, ha chiarito le condizioni per usufruire degli incentivi fiscali (detrazione e deduzione) previsti dal decreto Cura Italia (art. 66). Tenuto conto delle diverse forme di donazione, sia in denaro che tramite collettori intermediari o attraverso piattaforme di crowdfunding, si è precisato che i benefici fiscali sono diversi a seconda che le erogazioni provengano da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero da soggetti titolari di reddito d'impresa.

Infatti, alla prima categoria di contribuenti (persone fisiche ed enti non commerciali) spetta una detrazione dall'imposta lorda, ai fini Irpef, in misura pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura, per un importo non superiore a 30.000 euro. Alla seconda categoria di contribuenti (soggetti titolari di reddito d'impresa), in cui rientrano imprenditori individuali, società di persone (s.n.c. e s.a.s.), società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), enti commerciali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, spetta la deduzione dell'intera erogazione, quale componente negativa, dal reddito d'impresa, senza alcun limite massimo. In particolare, le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati dal D.P.C.M. 20 giugno 2000 (Onlus; organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici), sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state effettuate, senza limiti all'importo deducibile, e sono esentate totalmente dall'imposta sulle donazioni. Infatti, a norma dell'articolo 27 della legge n.133/1999, le cessioni gratuite per gli scopi su menzionati non concorrono a formare ricavi (se beni merci - art.85, comma 1, lettere a) e b), del T.u.i.r.) o plusvalenze (se beni ammortizzabili - art.86, comma 1, lettera c), del T.u.i.r.).

Ma, come devono essere valutati i beni donati da entrambe le categorie di contribuenti? A tal riguardo, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero delle Finanze) del 28 novembre 2019, a norma del quale il valore del bene è dato dal suo valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.n.917 del 22/12/1986 (testo unico delle imposte sui redditi).

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. Se oggetto dell'erogazione liberale è un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Per i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R. (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati per essere impiegati nella produzione), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato, con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato, applicando le disposizioni dell'art. 92 del Testo Unico Imposte sui redditi).

Infine, occorre tenere presente che la Risoluzione Ministeriale ha precisato ulteriormente, in risposta all'interpello della Protezione civile al fine di prevenire eventuali abusi da parte dei fruitori degli incentivi, che la detrazione fiscale non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. E' necessario, quindi, che le erogazioni liberali in denaro per l'emergenza Covid-19 siano effettuate con versamento bancario o postale, con carte di debito, di credito, prepagate o assegni bancari e circolari. Inoltre dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dall'estratto conto delle società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagata, deve essere possibile individuare il soggetto beneficiario della donazione, il carattere di liberalità del pagamento e che esso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19. A tal fine è sufficiente che dalle ricevute o dall'estratto conto risulti che il versamento è stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza aperti dal Dipartimento della protezione civile.

 

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