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Patrocinio gratuito ed evasore fiscale.

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 La Suprema Corte è intervenuta in ordine alla possibilità di essere ammesso al patrocinio gratuito da parte del soggetto che risulta avere evaso il fisco.

In tal caso difatti si presume il superamento dei limiti di reddito.

Così è stato deciso dalla quarta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 40477/2023.

Nella vicenda in questione, il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del tribunale di Lecco basata sul presupposto dell'esistenza di due precedenti condanne definitive per omesso versamento dell'IVA.

Secondo il ricorrente, difatti, vi è violazione degli artt. 76 e 91 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui l'art. 91 prevede la presunzione di superamento dei limiti escludendo in tal modo la possibilità di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

Per il soggetto, l'effetto preclusivo conseguenza dei reati cosiddetti fiscali, potrebbe operare solo nei casi in cui il procedimento nel quale è richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia relativo proprio a tale categoria di reati e non nelle diverse ipotesi, come quella in esame, in cui l'istante sia, invece, indagato o imputato per crimini di diversa natura.

Per la Suprema Corte non è così ed il ricorso va rigettato.

Infatti, osservano i giudici, dalla lettura coordinata degli artt. 76, comma 4-bis e 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34, si desume che la condanna riportata dal richiedente il gratuito patrocinio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione invece assoluta alla ammissione al beneficio, quando essa è richiesta in procedimenti aventi ad oggetto proprio tale condanna. 

 In tema di patrocinio a spese dello Stato, quindi è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto , fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla.

Nel caso in esame, il giudice dell'opposizione ha correttamente rigettato l'istanza del ricorrente, avendo il soggetto riportato precedenti condanne definitive per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non avendo allegato o indicato elementi concreti idonei a vincere la suddetta presunzione.

 

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