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Mancata partecipazione al procedimento di mediazione: quali conseguenze per il condomìnio?

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Riferimenti normativi: Art.8, c.4 bis, D.Lgs.n.28/2010 -art.1137 c.c.- artt. 96 e 116 c.p.c.-

Focus: La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia condomìniale. Presupposto fondamentale della stessa è che siano presenti all'incontro di mediazione entrambe le parti contrapposte. L'assenza di una delle parti ed, in particolare, del condomìnio è un comportamento che può essere censurato dal giudice con l'irrogazione di sanzioni per la parte assente.

Principi generali: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia condominiale è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art.5, c.1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. In tali controversie rientrano tutte le questioni disciplinate agli articoli da 1117 a 1139 del codice civile, nonché le altre fattispecie in tema di condomìnio, previste e disciplinate dalle disposizioni di attuazione dello stesso codice, tra cui la domanda avanzata dal condomìnio volta ad ottenere la condanna di un condòmino al pagamento dei contributi condominiali. 

Per la partecipazione al procedimento di mediazione, in ogni caso, come disposto dall'art.71- quater, comma 3, disp. att. c.c., è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'assemblea che legittimi l'amministratore, quale "legale rappresentante dei condòmini" (art.65 disp.att. c.c.), non solo a promuovere o a partecipare alla mediazione ma anche a proseguire o meno la mediazione dopo il primo incontro ed a formulare proposte conciliative. Spesso la compagine condominiale chiamata in mediazione da un condòmino, sottovalutando l'importanza della mediazione, preferisce resistere in giudizio senza valido motivo anziché presentarsi al preliminare incontro di mediazione. Tale comportamento è stato recentemente stigmatizzato dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n.312 del 19 aprile 2022. Nel caso di specie, un condòmino, prima di procedere giudizialmente per l'annullamento di una delibera assembleare, aveva promosso la preliminare mediazione obbligatoria nei confronti del condomìnio. Il procedimento di mediazione si era concluso negativamente perché il condomìnio senza alcun giustificato motivo non si era presentato al primo incontro, pur essendo stato ritualmente convocato dall'Organismo prescelto dal condòmino.

Il giudice ha ritenuto che tale assenza senza alcun giustificato motivo, ai sensi del combinato disposto degli art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 e art.116 c.p.c., sia da considerarsi un comportamento processuale ritenuto <<doloso>> e concorrente a <<ritenere raggiunta la piena prova delle doglianze della parte attrice>>. Ciò alla luce di consolidata giurisprudenza secondo la quale "l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017) in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale - evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (ordinanza Trib. Palermo 29.07.2015)". Il giudice, inoltre, ha accolto la richiesta del condòmino di condannare il condomìnio per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27623 del 21.11.2017, l'applicazione del citato art. 96 c.p.c. non richiede il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo. In conclusione, nel caso in esame, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal condomìnio convenuto, il giudice ha ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art.96, comma 3, c.p.c. e, quindi, ha condannato quest'ultimo al risarcimento danno per lite temeraria nei confronti del condòmino, oltre al pagamento del doppio del contributo unificato ed alla rifusione delle spese di lite.

 

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