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L’ordine di demolizione delle opere abusive è atto dovuto e insuscettibile di estinzione per decorso del tempo.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione III penale, con Sentenza 23.12.2015 n. 50459.
L’art. 31, comma 9, DPR 380/01 stabilisce che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all´art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non altrimenti eseguita. L’ordine di demolizione costituisce, quindi, atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell´operare la scelta del patteggiamento.
(Avv. Giulio Vasaturo)

 

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