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Criptovalute: caratteristiche, valore, conferimenti sociali ed esenzione IVA

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Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 90/2017, art. 1, 2° comma, lett. qq), Risoluzione n. 72/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate, Art. 2464 c.c.; Art. 10, comma 1, n. 3), del d.P.R., n. 633/1972

La criptovaluta: La valuta virtuale o moneta virtuale o criptovaluta è una rappresentazione digitale di valore che:

  • non è emessa da alcuna autorità;
  • non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale;
  • è utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. In buona sostanza, a essa viene riconosciuto un valore di scambio «da parte degli operatori del mercato che volontariamente, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo [...] indipendentemente da un obbligo di legge» (Risoluzione 72/E Agenzia delle entrate).

Caratteristiche della criptovaluta: La criptovaluta – come sopra enunciato – è digitale, ossia è creata, memorizzata e utilizzata su supporti elettronici, quali ad esempio gli smartphone. La sua conservazione su tali dispositivi consente di creare dei portafogli elettronici attraverso cui il titolare può effettuare i trasferimenti della moneta virtuale, accedendovi con le sue credenziali.

Generazione della criptovaluta: La valuta virtuale è generata attraverso la creazione di algoritmi matematici e lo scambio avviene per mezzo di un software. Per utilizzare le criptovalute, «gli utenti devono entrarne in possesso:

  • acquistandole da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  • accettandole come corrispettivo per la vendita di beni o servizi». (Risoluzione 72/E Agenzia delle entrate).

Valore della criptovaluta: «La "criptovaluta" deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili [..]. Essa serve, infatti, come l'Euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità oggetto di contrattazione […]. Non può pertanto essere considerata alla stregua dei beni mobili, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima» (Corte d'Appello Brescia decreto del 24 ottobre 2018).

Criptovaluta e conferimenti nelle società: Il capitale sociale di una società a responsabilità limitata ha come funzione quella di costituire una garanzia per i creditori. Ne consegue che:

  • i conferimenti versati dai soci devono essere costituiti da elementi suscettibili di una valutazione economica, in un dato momento storico;
  • in caso siano conferiti beni, questi devono avere un mercato di riferimento, «presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante», ossia sul grado di aggredibilità dello stesso da parte dei creditori sociali mediante esecuzione forzata.

Premesso questo, ci si è posto il problema se la criptovaluta possa costituire oggetto di conferimento. Secondo la giurisprudenza, no. E ciò in considerazione del fatto che essa:

  • è una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale;
  • non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un elemento suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.

Ne consegue che un notaio può legittimamente rifiutarsi di provvedere all'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera, con la quale l'assemblea della società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale mediante conferimento della criptovaluta (Tribunale Brescia Sez. spec. in materia di imprese, decreto 18 luglio 2018).

Criptovaluta e esenzione IVA: L'attività di commercializzazione di criptovalute per essere esente da IVA:

  • deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
  • deve avere ad oggetto operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), che possono essere qualificate come operazioni finanziarie se le valute in questione i) sono accettate dalle parti di una transazione come mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e ii) non hanno altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento (Risoluzione 72/E Agenzia delle entrate, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 22 ottobre 2015,causa C-264/14).  

 

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