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Le comparse conclusionali e le memorie di replica: quali domande e argomenti sono ammessi?

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Inquadramento normativo: Art. 190 c.p.c.

La comparsa conclusionale e la memoria d replica: All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice concede alle parti termine per il deposito i) delle comparse conclusionali (60 giorni dalla rimessione della causa all'organo giudicante) e ii) delle memorie di replica (venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale). Nel caso di rimessione della causa al collegio, può essere fissato un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

Natura e contenuto della comparsa conclusionale: Questo tipo di atto processuale ha natura esclusivamente illustrativa in quanto è finalizzato a esporre al giudice quella parte della vicenda che si ritenga necessiti una più intensa spiegazione tecnico-argomentativa (Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018). Tuttavia, la comparsa conclusionale non deve esporre una nuova ragione giustificativa della eccezione o difesa (o per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma deve illustrare le ragioni poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n. 19894/2005, n. 21844/2010, richiamate da Cass. civ., n. 11547/2019), riproponendo domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate. Nel caso in cui, però, detto atto processuale manchi di riproporre uno o più punti o profili, detto silenzio non assume significato abdicativo su essi (Cass. civile, n. 17582/2017, richiamata da Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018). E ciò in considerazione del fatto che «la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non è sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni. 

Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa» (Cass.. n. 10569/2004. richiamata da Tribunale Latina, sentenza 17 aprile 2019), attraverso una valutazione complessiva o della condotta processuale della parte o della stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate (Cass., n. 1603/2012; n. 15860/2014; n. 17875/2015, richiamate da Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018), o di abbandonarla (Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018).

Comparsa conclusionale e rilievi alla CTU: Nella comparsa conclusionale, sono ammessi i rilevi delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, purché:

  • tali rilievi non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove;
  • il breve termine a disposizione per la memoria di replica e, quindi, per contestare i predetti rilievi formulati, «non si traduca in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa».

In questi casi, sarà il giudice (alla stregua di una valutazione da effettuarsi caso per caso) a esaminare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata (v. Cass., n. 15418/2016, richiamata da Cass. civ., n. 20829/2018).

Vanno dichiarate inammissibili, invece, le osservazioni tecnico-specialistiche svolte nella comparsa conclusionale in relazione alla CTU, quando tali osservazioni, ben potendo, non state formulate nell'ambito del contraddittorio tecnico previsto dall'art. 195 c.p.c. La formulazione di tali rilievi in questo atto processuale restano, pertanto, sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale e pertanto non devono essere esaminati dal giudice (Cass. Civ., nn. 7335/2013; 9517/2002; 19128/2006; 11999/1998, richiamate da Tribunale Macerata, sentenza 16 marzo 2018). 

Comparse conclusionali e nuova produzione: Con la comparsa conclusionale non possono essere prodotti nuovi documenti. Tuttavia, è stata ritenuta ammissibile la produzione di sentenze citate come precedenti giurisprudenziali a sostegno di argomentazioni giuridiche. Questo tipo di produzione non è equiparabile a quella di un documento finalizzata a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione e integrante un attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (Tribunale Milano, sentenza 16 febbraio 2018).

Contenuto delle memorie di replica: «Vanno [...] dichiarate inammissibili le nuove deduzioni spiegate con la memoria di replica, essendo precluso alle parti proporre nuove allegazioni con le memorie, il cui contenuto deve essere meramente riepilogativo delle deduzioni già svolte e delle risultanze processuali. Infatti, con dette memorie le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi» (Cass. civ., n. 98/2016, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 4 gennaio 2019)

Mancata assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e nullità della sentenza: Se il giudice omette di assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche, detta mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza. E ciò in considerazione del fatto che l'omissione in questione integra una violazione del principio del contraddittorio dal momento che impedisce ai difensori delle parti di svolgere il diritto di difesa nella sua pienezza (Cass. Civ. n. 4805/2006; n. 20142/2005; n. 6293/2008;. n. 7072/2010, richiamate da Cass. civ., n. 18149/2016). 

 

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