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La reazione delle camere penali alla legge delega 134/2021

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Proclamata dall'Unione delle camere penali l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie nel settore penale per i giorni 27 e 28 maggio 2022, le ragioni della protesta la compromissione del diritto dell'imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: un accadimento processuale che, secondo quanto si afferma nella delibera diramata appena ieri, ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice.  

La legge delega 134/2021 introduce il principio in base al quale il giudice che procede al dibattimento può, in caso di mutamento della persona che compone l'organo giudicante, valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione ed al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto ed anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale. Come ben evidenziato nella delibera in commento, tale principio, in sostanza, introduce una deroga sia al canone dell'oralità che a quello dell'immediatezza e, quindi, collide fortemente con i principi costituzionali del giusto processo: mai nessun video, per quanto esaustivo, potrà sostituire il contatto diretto tra il giudicante e le parti.  

Sempre in tema di mutamento della composizione del giudice, la delibera denuncia il dilagare nelle aule di giustizia del fenomeno determinato dalla regola stabilita dalle sentenza della sezioni unite della Suprema Corte n. 41736/2019 (sentenza Bajrami).

In base a tale regola, è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi l solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza.

In buona sostanza con tale regola, le esigenze organizzative degli organi giudiziari derivanti dai trasferimento dei magistrati, vengono fatte prevalere sul diritto dell'imputato ad essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto le prove, in dispregio dei canoni dell'oralità e dell'immediatezza.

L'unione delle Camere Penali ha reagito a tale scempio indicendo l'astensione dalle udienze penali per il 27 e 28 giugno prossimo e chiedendo, altresì, alla Ministra della Giustizia un immediato intervento nell'ambito della disciplina dei trasferimenti dei magistrati mediante l'introduzione dell'obbligo, per il giudice richiedente il trasferimento, di portare previamente a termine i procedimenti già da lui iniziati.

 

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