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La notificazione a mezzo posta: tra scissione degli effetti e peculiarità delle modalità

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Inquadramento normativo: Art. 149 c.p.c.; Legge n. 890/1982; Art. 1, Legge n. 53/1994.

La notificazione a mezzo posta e scissione degli effetti della stessa: La notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ove non ne è fatto espresso divieto dalla legge, viene eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. «In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari - quale appunto l'agente postale - sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo» (Corte Cost. n. 477/2002, Cass., nn. 17714/2004; 13065/2004, richiamate da Cass. civ., n. 3292/2018). Per il destinatario, invece, gli effetti della notifica sono ricollegati al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. La notifica a mezzo del servizio postale può essere eseguita anche direttamente dall'avvocato munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto. Anche in questo caso è applicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario. Con l'ovvia conseguenza che, «per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito [...]» (Cass., n. 15234/2014, 8824/2015, 770/16, richiamate da Tribunale Bolzano, sentenza 3 agosto 2019).

Rapporto tra ufficiale giudiziario e notificante: L'ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale per la notificazione degli atti deve procurarsi buste ed avvisi di ricevimento per effettuare le notificazioni a mezzo posta e deve presentare all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare, conservandone la ricevuta di spedizione. Tra l'ufficiale giudiziario e il notificante sussiste un rapporto obbligatorio, mentre l'agente postale è un semplice ausiliario del primo al quale l'ufficiale giudiziario «può - anzi deve in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio - far ricorso. In buona sostanza il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l'avvocato che richiede la notificazione e l'ufficio notifiche che presta il servizio. 

Risulta a tale stregua giustificato che il pagamento del servizio di notifica avvenga a mani dell'ufficiale giudiziario che ha assunto nei confronti del notificante la responsabilità di effettuare la notificazione» (Cass. civ., n. 3292/2018)

Rapporto tra ufficiale giudiziario e agente postale: «Tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio sulla cui base l'agente, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere» (Cass. civ., n. 3292/2018)

La consegna del piego postale e cambio domicilio dell'avvocato: L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario o a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato anche al portiere dello stabile. Nel caso in cui il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale avvisa il destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. II procedimento notificatorio, in quest'ipotesi, si può considerare perfezionato con la consegna al soggetto abilitato a riceverle gli atti che nulla ha obiettato. Ne consegue che se il destinatario è uno avvocato che ha cambiato domicilio e il portiere del vecchio domicilio riceve il piego senza nulla proferire in merito al trasferimento, «tanto autorizza a ritenere sussistente una relazione funzionale tra lo studio ed il destinatario e dunque a presumere che questi ne sarebbe stato informato». Infatti, solo la notifica con esito negativo presso il vecchio domicilio deve essere rinnovata presso il nuovo domicilio che risulta dall'albo (Cass. n. 5232/2009, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 9315/2018), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. «In tal caso la parte che notifica è gravata dell'onere di ricercare il domicilio effettivo e il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo. Non altrettanto si può dire con riguardo a una notifica che […] sia andata a buon fine perché ricevuta da un soggetto abilitato» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 9315/2018). 

La notificazione a mezzo degli uffici finanziari: La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziari. In questi casi, ove la raccomandata non è consegnata nella mani del destinatario, non trovano applicazione le norme relative alle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta, ma quelle concernenti il servizio postale ordinario che non prevedono che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa al destinatario (Cass. n. 17598/10, richiamata da Cass. civ., n. 6857/2019) (cosiddetta notificazione semplificata).

Rifiuto di ricevere il piego postale: Dal rifiuto a ricevere il piego raccomandato o dall'impossibilità a consegnare tale piego «per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo», consegue il deposito di detto piego presso la filiale più vicina al destinatario. Di tanto viene dato avviso a quest'ultimo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; avviso, questo, contenente l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi. In mancanza la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata su indicata. Decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Se il piego viene ritirato entro i dieci giorni innanzi indicati, la notifica si perfezionerà nel momento della data del ritiro.

Notifica a mezzo posta nella Repubblica di San Marino: La notifica a mezzo del servizio postale eseguita nella Repubblica di San Marino, se ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza legale l'atto al destinatario, sarà considerata valida (Cass., n. 23290/2011, richiamata da Cass. civ., n. 2482/2019). E ciò in considerazione del fatto che «la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con L. di ratifica 2 giugno 1981, n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002». L'opposizione a questo tipo di notifica, sollevata dalla Repubblica di San Marino, invece, non rileva «in quanto non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione» (Cass. civ., n. 2482/2019). 

 

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