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La cessione del materiale pornografico autoprodotto da minore non integra alcun reato.

Sentenza n. 11675 ud. 18.02.2016 - depositata in data 21 marzo 2016
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale dei Minorenni dell’Abruzzo, che aveva assolto perché il fatto non sussiste, alcuni imputati minori che era stati chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 600 ter comma quarto del Cod. Pen., rigettando ilo ricorso proposto dalla Procura del Tribunale dell’Aquila
La Procura sosteneva , a fondamento del ricorso proposto, che il Tribunale dei Minorenni aveva errato nell’interpretare il IV comma dell’art. 600 C.P., che ai fini dell’integrazione del reato, farebbe riferimento al materiale pornografico riproducente minorenni sic et simpliciter, a prescindere dell’accertamento o meno della individuazione di soggetti terzi che avessero realizzato ilo materiale.
Decisione della Corte
La Corte prima di spiegare le motivazioni per le quali ha condiviso la corretta interpretazione operata dal Tribunale dei Minorenni dell’Abruzzo, ha effettuato un excursus storico , dell’evoluzione normativa del reato di pornografia minorile, introdotto dalla Legge 3 agosto 1998 n. 269, modificato successivi interventi legislativi nel 1996 e nel 2012, richiamando infine il contenuto della sentenza delle SS. UU della Corte n. 13 del 31.5.2000 che in relazione al significato dell’espressione “ sfruttamento minorile” ha chiarito che lo stesso debba intendersi nel senso che il minore viene utilizzato per qualsiasi fine e non solo quello lucrativo.
Prendendo sunto argomentativo dalla citata sentenza delle SS.UU., la Corte ha chiarito che per potersi affermare l’esistenza del reato di cui all’art. 600 comma 1 e seguenti, si rende necessario che l’autore della condotta, sia un soggetto altro e diverso rispetto al minore sfruttato o semplicemente utilizzato. Ne consegue che il reato non potrà essere considerato configurato allorquando sia stato lo stesso minore ad autoprodurre il materiale pornografico e allorquando quindi coincida la figura dell’autore con il minore utilizzato. Il questa ipotesi, così come nel caso concreto, oggetto del ricorso sottoposto alla valutazione della Corte, il reato non potrà configurarsi per mancanza di un elemento costitutivo
Sostanzialmente questo è stato il ragionamento logico-giuridico della Corte che l’ha portata a rigettare il ricorso proposto dalla Procura del Tribunale dell’Aquila e a dichiarare il non luogo a procedere per gli imputati.
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