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L’indennità per risarcimento riconosciuta dal giudice del lavoro è soggetta a tassazione?

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Riferimenti normativi: Art.6, comma 2, T.U.I.R. - Art.32 L.n.183/2010

Focus: Il ristoro del danno subito dal lavoratore, commisurato alla retribuzione mancata, ha una funzione sostitutiva del reddito da lavoro ed è assoggettabile a tassazione? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio con la sentenza n.394 del 26/01/2023.

Il caso: Un dipendente aveva presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per la restituzione delle imposte, trattenute dal suo datore di lavoro e sostituto di imposta, sull'indennità risarcitoria, ex art.32 L.n.183/2010, a cui quest'ultimo era stato condannato in via giudiziaria per illegittima reiterazione dei contratti a termine. A fronte del silenzio/rifiuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, il dipendente ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale sostenendo il suo diritto al rimborso dell'IRPEF, indebitamente trattenutagli, e la non debenza della somma richiestagli a conguaglio per tassazione separata, perché riteneva che l'indennità percepita avesse natura di danno emergente non assoggettabile ad imposizione fiscale.

La C.T.P. aveva respinto il ricorso ritenendo che l'indennità percepita avesse natura di lucro cessante ed in quanto tale fosse soggetta a tassazione (separata), perché - secondo giurisprudenza pacifica – rientrante tra le somme che risarciscono il mancato guadagno e/o il danno meramente economico, anche in prospettiva futura (perdita di chance). La sentenza è stata impugnata in appello dal contribuente il quale ha sostenuto che le somme corrispostegli non dovevano essere assoggettate a tassazione alcuna, con conseguente diritto alla restituzione delle stesse. Ha evidenziato, a tal proposito, la natura risarcitoria dell'indennità ex art.32 L.183/2010 riconosciuta dal giudice del lavoro, che, in quanto tale, deve essere corrisposta al netto della contribuzione, avendo subito un danno ingiusto, ex art.2043 c.c., e attesa la natura sanzionatoria dell'indennità nei confronti del datore di lavoro.

La Corte di giustizia tributaria di II grado ha ritenuto fondato l'appello del contribuente. In particolare, la stessa ha osservato che "per effetto delle sentenze civili del giudice del lavoro emesse nei confronti del datore di lavoro, è stata attribuita al contribuente ricorrente (anche) l'indennità risarcitoria prevista dalla legge quale ristoro del danno patito (quantificata in sette mensilità della retribuzione globale di fatto). Quest'ultimo va qualificato quale danno emergente, concretizzandosi in una perdita di chance (la stabilizzazione invece della precarietà occupazionale sofferta), rivestendo quindi una natura risarcitoria (peraltro al netto della contribuzione, come precisato dal giudice del lavoro) ed in quanto tale non assoggettabile a tassazione, perché non costituente reddito, anche perché percepita in assenza di una corrispondente controprestazione lavorativa. Si giunge a tale conclusione facendo riferimento al fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria da individuarsi nell'illegittima precarizzazione del rapporto, con la conseguenza che l'indennità che la risarcisce non può essere assoggettata a tassazione". Pertanto, il ricorso è stato accolto. 

 

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