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Irrilevanza penale del mancato pagamento dell’IRAP

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con Sent. n. 12810 del 2016, nell´annullare senza rinvio un´ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa nel corso di un procedimento penale per il reato di omesso versamento anche di somme a titolo di Irap, ha stabilito che l´evasione di tale imposta, in quanto non sussumibile nell´ambito delle "imposte sul reddito", è penalmente irrilevante.
Il fatto
Il legale rappresentante di una S.r.l. veniva indagato per il reato di omessa dichiarazione di cui all´art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000 in quanto non avrebbe provveduto a presentare le dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP relative agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, evadendo conseguentemente il versamento delle imposte IRES, IRAP ed IVA per un ammontare complessivo pari ad oltre 600.000,00 euro. Nel corso delle indagini, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente dell´intera cifra, confermato dal Tribunale del riesame. Avverso tale ordinanza l´indagato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che nel calcolo del profitto sequestrabile fosse stato inserito erroneamente pure la somma relativa al mancato versamento dell’IRAP.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto sulla scorta di un principio già consolidato secondo il quale “il valore delle cose sequestrate deve essere proporzionato all´importo del credito garantito” e non può eccedere il valore del profitto del reato. Il Tribunale del Riesame, nello aver compreso nelle somme sequestrate anche quelle imputabili all´omesso versamento dell´Irap, avrebbe dunque disatteso tale principio.
L´evasione dell´Irap infatti, non avrebbe alcuna rilevanza penale ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto quest’ultima disposizione si riferisce solo alle "imposte sui redditi o sul valore aggiunto".
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l´Ordinanza impugnata limitatamente al valore equivalente all´IRAP non versata (60.417,40 euro), provvedendo essa stessa, ai sensi dell´art. 620, comma 1, lett. l c.p.p., alla redeterminazione del profitto confiscabile, decurtando la somma individuata nell´Ordinanza della suddetta cifra corrispondente all´IRAP.
Conformi:
Cass., Sez. III, 22 marzo 2012, n. 11147;
Cass., Sez. III, 26 settembre 2013, n. 42639
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2016) 30-03-2016, n. 12810

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