Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Inammissibilità del ricorso della parte civile contro una sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie

cassazione3

Con una recentissima sentenza, la n. 7655 del 20 febbraio 2019, la Corte di Cassazione si è trovata a pronunciarsi su una sentenza con la quale è stato dichiarato estinto il reato a seguito di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 senza il consenso della persona offesa.

Con sentenza resa il 22 marzo 2018, il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose per intervenuta condotta riparatoria D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, per avere lo stesso colposamente provocato le suddette lesioni alla persona offesa omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane (un boxer) che aggrediva la donna.

Il proprietario del cane aveva consegnato alla persona offesa un assegno di euro 1.500 e aveva inviato alla stessa una lettera di scuse. 

Il giudice aveva valutato come pienamente satisfattiva la condotta dell'imputato e aveva pronunciato una sentenza di estinzione del reato contestato in applicazione dell'istituto di cui all'art. 35, non sussistendo ragioni ostative alla definizione del giudizio, in mancanza di permanenti conseguenze dannose o pericolose del reato. 

Tale disposizione prevede che "1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione."

Avverso tale sentenza proponeva ricorso la parte civile lamentando l'erroneità della sentenza poiché l'imputato avrebbe realizzato la condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162 ter c.p. anziché dell'art. 35 d.lgs. 274/2000.

Prima ancora che verificare tale circostanza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto ribadisce come "non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile." 

Questo principio era stato oggetto di affermazione da parte delle Sezioni Unite – sent. n. 33864/2015 - che avevano ritenuto che le uniche pronunce che avrebbero potuto pregiudicare le ragioni della parte civile - e fondare un interesse di quest'ultima ad impugnare - erano quelle assolutorie di cui all'art. 652 c.p.p., ovvero le sentenze emesse all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato (dove la parte civile abbia accettato tale rito), se con la pronuncia viene accertato il che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Queste ipotesi, in cui le sentenze emesse nel giudizio penale hanno un'efficacia anche extra penale, sono limitate e costituiscono ipotesi eccezionali, debbono dunque essere interpretate in maniera restrittiva, ovvero non possono ricevere un'applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.

"È stata dunque esclusa l'efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.)"

Ebbene nel caso di specie, dunque, non assume rilievo il contenuto dell'accertamento svolto dal giudice di pace anche se avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente "allo stato degli atti", viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D. Lgs. 274/2000.

A venire in rilievo ai fini della inammissibilità del ricorso, invece, è il fatto che la sentenza sia stata emessa sempre in fase pre dibattimentale, sebbene all'esito di quattro rinvii.

Ne consegue che tale pronuncia non può spiegare i suoi effetti se non in sede penale, non ledendo così i diritti della parte civile a vedersi riconosciuto in altra sede il proprio diritto al risarcimento del danno. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Ztl, SC: con il trasferimento di proprietà del vei...
PCT, Cassazione: tempestività del deposito data da...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito