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In arrivo 550 euro ai lavoratori

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Fra gli emendamenti approvati dalla Commissione riunita Bilancio-Finanze della Camera in sede di conversione in legge del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti" recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", si segnala il provvedimento riservato ai lavoratori impiegati con un rapporto di part-time ciclico verticale.

Viene infatti introdotto un'indennità una tantum di 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpI - o di un trattamento pensionistico. 

Nello specifico si tratta di quei contratti di lavoro in cui il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell'anno. Il provvedimento analizzato introduce, a loro favore, una indennità una tantum di 550 euro. L'indennità sarà erogata dall'INPS e non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ne, tanto meno, sarà assoggettata a contribuzione.

Inoltre, è stato previsto un riconoscimento della NASpI alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

Per ottenere la NASpI sarà necessaria l'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Ovviamente la NASpI non spetta a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. A fronte della nuova tutela ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si dovrebbe applicare un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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