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Illegittimità del provvedimento amministrativo: non basta provare la riconducibilità alla stessa del danno

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Se la pubblica amministrazione (P.A.) emette un provvedimento illegittimo, la responsabilità della stessa va inquadrata nell'ambito del modello aquiliano. In tale caso, pertanto, «il privato può provare la colpa dell'amministrazione anche semplicemente dimostrando l'illegittimità del provvedimento lesivo, illegittimità la quale, pur non identificandosi nella colpa, costituisce, tuttavia, un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione (semplice) di colpa. Per superare tale presunzione, l'amministrazione dovrà dimostrare elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore compiuto» (Cons. Stato, nn. 5444/2017; 1347/2016; 3858/2016; 4115/2015; 1944/2015). Qualora il privato ritenga di aver subito danni dai provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A., dovrà provare il nesso causale tra questi e la condotta dell'amministrazione, non potendo il pregiudizio essere dimostrato reputandolo riferibile per tabulas alla predetta condotta.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio, con sentenza n. 6213 del 9 giugno 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici ammnistrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente, maresciallo dell'esercito, è stato destinatario della sanzione disciplinare del rimprovero perché assente per malattia per cinque giorni, senza averne dato tempestiva comunicazione. 

Contro tale provvedimento, il ricorrente ha presentato prima ricorso gerarchico (respinto) e, successivamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (accolto). È accaduto che l'amministrazione ha, in seguito, emesso un rapporto informativo, impugnato dal ricorrente con ricorso gerarchico. Tale documento è stato annullato in autotutela e, pertanto, il Ministero ha dichiarato il ricorso gerarchico "improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse". Con riferimento a queste vicende, il ricorrente ha deciso di agire dinanzi al Tar per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimità dei su menzionati provvedimenti.

Analizziamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita dal militare.

La decisione del Tar

Innanzitutto, il Tar si sofferma sull'illegittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare:

  • la contestazione dell'addebito è risultata carente dal momento che non ha tenuto conto, nell'irrogazione della sanzione, delle giustificazioni del militare. Inoltre, detta contestazione è stata il frutto anche di un procedimento viziato, data l'incongruità del termine assegnato al ricorrente nel corso del procedimento disciplinare per la produzione della memoria difensiva, con grave compromissione del diritto alla difesa dello stesso militare;
  • il rapporto informativo è stato oggetto di annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione.

L'accertata illegittimità dei provvedimenti su indicati farebbe sorgere in capo all'amministrazione una responsabilità inquadrabile nell'ambito del modello aquiliano (art. 2043 c.c.) e pertanto, a dire del ricorrente, questo sarebbe sufficiente a provare: 

  • la colpa della P.A.;
  • il nesso causale tra condotta di quest'ultima e i danni dallo stesso subiti. In buona sostanza, secondo il militare, i danni sarebbero riferibili per tabulas alla condotta di quest'ultima.

Di diverso avviso è il Tar.

Vediamo perché.

Secondo i Giudici amministrativi, sebbene l'illegittimità di un provvedimento amministrativo fa presumere la colpa della P.A. superabile solo se quest'ultima dimostri «elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore compiuto» e sebbene, nel caso di specie, tali elementi dall'amministrazione non siano stati forniti, l'illegittimità non è sufficiente per provare il danno subito dal ricorrente. E ciò in considerazione del fatto che affinché la responsabilità aquiliana possa perfezionarsi è onere del danneggiato dimostrare il nesso causale tra condotta del danneggiante e danni subiti; un onere che il ricorrente non ha assolto. Quest'ultimo, infatti, lamenta che a seguito dei provvedimenti illegittimi avrebbe subito un danno patrimoniale, ossia la mancata promozione come conseguenza della illegittima irrogazione della sanzione disciplinare. Tuttavia, nulla allega a sostegno della riconducibilità, sotto il profilo causale, del pregiudizio subito al provvedimento amministrativo. A parere del Tar, il ricorrente, nulla allega neanche a sostegno dell'esistenza del danno non patrimoniale dallo stesso lamentato, limitandosi genericamente ad affermare che il riconoscimento di tale danno deriva dalla emanazione di provvedimenti illegittimi. Secondo i Giudici amministrativi, pertanto, «la mancata prova di un danno, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, patito dal ricorrente in conseguenza delle allegate vicende provvedimentali, osta all'accoglimento della domanda risarcitoria (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 8 maggio 2018, n.2724)». 

 

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