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Il provvedimento di revisione della patente non ha natura sanzionatoria

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Il provvedimento di revisione della patente emesso in virtù della violazione di cui all'art. 186 Codice della strada (guida sotto effetto di alcol) non costituisce un provvedimento di natura sanzionatoria, essendo funzionale a garantire sicurezza alla circolazione stradale. Ne consegue che, per la sua legittimità, sarà sufficiente che esso sia fondato sul mero dato obiettivo dell'accertamento, da parte degli organi preposti, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Questo ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 11886 del 18 novembre 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revisione della patente nella parte in cui il Prefetto ha disposto l'obbligo dello stesso di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada. Detto provvedimento è conseguente all'accertamento della guida da parte del ricorrente sotto l'effetto dell'alcol (violazione dell'art. 186 Codice della strada). Secondo quest'ultimo, tale provvedimento è illegittimo in quanto:

  • al momento dell'accertamento non è stato causato alcun incidente;
  • per la contestata violazione dell'art. 186 Codice della strada è stata già irrogata la sospensione della patente. Per tale motivo, a dir del ricorrente, non avrebbe potuto essere comminata altra sanzione, quale la revisione della patente;
  • carente di motivazione.

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente". Dalla formulazione della disposizione su citata e dalla sua interpretazione giurisprudenziale emerge che il provvedimento di revisione della patente risulta sufficientemente motivato qualora, riscontrata violazione del successivo art. 186 Codice della strada, faccia espressamente riferimento al mero dato obiettivo dell'accertamento, da parte degli organi preposti, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Tale riferimento costituisce una condizione di guida [...] fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell'idoneità psicofisica del conducente e dunque situazione contrastante con la necessità sociale di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e dei pedoni (v. Cons. St., sez. I, 9 maggio 2017, parere n. 1055; Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430; Cons. St., sez. VI, 8/6/2010, n. 3633; T.A.R., Puglia, Lecce, sez. I, 17/4/2014, n. 1013). 

Orbene, nel caso di specie, sussiste detta condizione e il fatto che per la violazione dell'art. 186 Codice della strada sia stata irrogata già una sanzione, non rileva. E ciò in quanto il provvedimento di revisione sebbene sia una sanzione amministrativa accessoria, non ha natura sanzionatoria, essendo funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, In buona sostanza detto provvedimento costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. I, n.935/2020; Sez. IV, n. 5682/2018; Sez. III, 12-5-2011, n. 3813/2011; Sez. IV, n. 1669/ 2011). L'unico onere che l'art. 128 Codice della strada impone è [...] quello di sottoporsi a un esame, non necessariamente a esito negativo, presso gli organi competenti (Commissione medica locale), per verificare la permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica, in un contesto dove l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza stradale non può che meritare ruolo prevalente a fronte delle esigenze personali del ricorrente (Cons. Stato, Sez. I, n. 570/2020). 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto il provvedimento impugnato in conformità al citato art. 128, comma 1, Codice della strada, con l'ovvia conseguenza che il ricorso è stato rigettato. 

 

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