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Home restaurant, quando il ristorante è un'abitazione: la disciplina

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Inquadramento normativo: Legge 287/1991; D. lgs. n. 59/2010; Accordo tra Stato e Regioni del 4 maggio 2017; D. lgs. n. 155/1997; Regolamento CE n.852/2004; D.m. 564 del 1992; Risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017; pareri n. 50481 del 10-4-2015 e n. 174980 del 29-9-2015; nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016.

Somministrazione di alimenti e bevande: «Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "… tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati».

Home restaurant: Con l'espressione home restaurant ci si riferisce all'attività svolta da un cuoco al fine di condividere, presso il suo domicilio e con soggetti terzi, prodotti gastronomici dallo stesso preparati (T.A.R. Campania Napoli, n. 3883/2018).

Home restaurant e somministrazione alimenti e bevande: Se questo tipo di attività è diretta a particolari soggetti ed è svolta occasionalmente, allora essa non sarà assoggettata alla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In caso contrario e quindi se rivolta a un pubblico indistinto, sebbene esercitata occasionalmente, essa sarà classificata come somministrazione di alimenti e bevande. E ciò in considerazione del fatto che «anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela».

Home restaurant e disciplina: Quando questo tipo di attività è configurata come somministrazione di alimenti e bevande, essa non sarà più un'attività libera e pertanto sarà assoggettabile alle norme applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue che il cuoco che intende preparare e servire prodotti presso il suo domicilio dovrà:

  •  essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  • presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, se quest'ultima si svolgerà in zone non tutelate;
  • chiedere una preventiva autorizzazione, se l'attività verrà svolta nelle zone tutelate;
  • garantire l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, i quali verificheranno l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Focus: Per zone tutelate si intendono quelle che i comuni hanno sottoposto a tutela, adottando provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Sono in ogni caso considerate zone tutelate quelle di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Home restaurant e sorvegliabilità: Nel caso di esercizi pubblici in cui è svolta l'attività di somministrazione di bevande e alimenti, i locali e le aree adibite a tale tipo di attività:

  • devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
  • non devono presentare alcun impedimento frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
  • devono avere la porta d'accesso costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno;
  • devono presentare suddivisioni interne non chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico.

L'attività di home restaurant, anche quando viene classificata come attività di somministrazione di bevande e alimenti, con riferimento alla sorvegliabilità non è assoggettabile alla disciplina appena citata. E ciò in considerazione del fatto che, a differenze degli esercizi pubblici su enunciati, gli home restaurant non sono aperti alla via pubblica e ad accogliere un numero potenzialmente considerevole di persone. Ne consegue che l'attività di «home restaurant non si espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegliabilità, quale quello innanzi descritto, non ha alcuna ragionevole utilità».

Home restaurant e Haccp: Anche chi svolge l'attività di home restaurant deve garantire la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano applicate e aggiornate le adeguate procedure di tale sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici Haccp (Hazard analysis and critical control points), ossia:

  • «analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
  • individuazione dei punti [...]in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
  • decisioni da adottare riguardo ai punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
  • individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
  • riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza».

Il ddl n. 3258: È stato approvato alla Camera un disegno di legge (ddl n.3258) che disciplina l'attività di home restaurant. Il testo è ora all'esame del Senato. In attesa dell'approvazione definitiva, l'attività in questione resta disciplinata secondo quanto innanzi detto. 

 

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