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Edilizia residenziale pubblica, decreto rilascio immobile: se non è conseguenza del diniego della P.A., sull'opposizione decide il G.O.

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Con ordinanza n. 16971 del 27 giugno 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che per l'opposizione contro un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, è competente il Giudice ordinario e non il TAR. E ciò se il predetto decreto sia stato emesso non a seguito di un diniego amministrativo, ma nell'ambito dell'esercizio di un diritto privato da parte dell'Amministrazione, quale la tutela del possesso del bene pubblico occupato abusivamente. Ma vediamo nel dettaglio la questione di cui è stata investita la Suprema Corte. Il ricorrente è stato destinatario di un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che lo stesso occupava. Contro tale decreto, lo stesso ricorrente ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale (Giudice ordinario) e contestualmente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla stipula di un regolare contratto di locazione. Il Tribunale ha ritenuto che la competenza a decidere il caso in esame fosse del TAR perché ha reputato che l'opponente avesse agito per la tutela della propria posizione di avente diritto all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. E così ha rimesso la causa al Giudice amministrativo. Il TAR, a sua volta, ha ritenuto che la competenza a decidere fosse del Giudice ordinario, in quanto la questione in esame non concerne una situazione di occupazione derivante dal diniego della Pubblica Amministrazione a stipulare un contratto di locazione con il ricorrente, bensì concerne una situazione di occupazione sine titulo. Il caso è giunto all'attenzione della Suprema Corte. I Giudici di legittimità, innanzitutto, esaminando gli atti di causa, hanno rilevato che l'immobile in questione è risultato essere assegnato a persona diversa dal ricorrente e che il subentro di quest'ultimo nel predetto alloggio è risultato un'occupazione abusiva dell'immobile.  

 Infatti, l'opponente non ha indicato il titolo che legittima la sua permanenza nell'appartamento, né ha riferito di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione a seguito di richiesta di regolarizzazione. A parere della Suprema Corte, da tale situazione emerge il fatto che l'Amministrazione, emettendo un decreto di rilascio, in realtà ha esercitato il suo diritto di agire per dare esecuzione ad un atto imposto dalla legge (quale appunto l'ordine di rilascio). In buona sostanza il decreto di cui stiamo discorrendo non risulta il frutto dell'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, diretto alla valutazione di un pubblico interesse, con l'ovvia conseguenza che la sua impugnazione va proposta dinanzi al Giudice ordinario (cfr. Cass. 24764/09). Diversamente, se il provvedimento in questione fosse stato emesso a seguito di un procedimento riconducibile all'attività discrezionale amministrativa, la competenza giurisdizionale sarebbe stata del TAR. Si pensi ad esempio al caso in cui:

  • sia presentata un'istanza di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte del privato;
  • quest'ultimo già occupi tale immobile e chieda con la predetta istanza anche la regolarizzazione della sua occupazione;
  • tale istanza sia respinta dall'Amministrazione;
  • a seguito di tale rigetto, l'Amministrazione emetta un decreto di rilascio.

In questo caso, il momento a partire dal quale inizia l'operare della pubblica amministrazione è riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Infatti, è dal deposito dell'istanza di assegnazione che si avvia un procedimento nel corso del quale la Pubblica Amministrazione è chiamata a comparare l'interesse pubblico con l'interesse privato, esercitando il suo potere discrezionale.  

  L'atto di rilascio, infatti, in questi casi, risulta essere strettamente consequenziale al diniego di assegnazione dell'alloggio e il rapporto che si instaura tra richiedente e Amministrazione è, quindi, un rapporto di diritto pubblico. Ne consegue che competente giurisdizionalmente, per l'eventuale opposizione di tale provvedimento amministrativo di rilascio, è il TAR. Tornando al caso in esame, secondo i Giudici di legittimità, la fattispecie ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. Infatti il decreto di rilascio in questione è stato emesso i) non in conseguenza di un'istanza presentata da un privato per regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'Amministrazione, ii) non in esecuzione di un provvedimento riferibile all'attività amministrativa di valutazione dei soggetti in possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tale atto, infatti, è stato emesso per tutelare il possesso da parte dell'Amministrazione dell'immobile occupato abusivamente dal ricorrente. Appare evidente, pertanto, che il rapporto che si è instaurato tra le parti è un rapporto di diritto privato, con l'ovvia conseguenza che, per l'impugnazione del provvedimento di rilascio, competente a decidere è il Giudice ordinario. E tale competenza resta ferma, nonostante il ricorrente, nel corso del giudizio, abbia presentato un'istanza di regolarizzazione della sua posizione, chiedendo l'instaurazione di un rapporto di locazione. E ciò in considerazione del fatto che tale richiesta è stata formulata i) al fine esclusivo di bloccare il rilascio e, quindi, ii) successivamente all'emissione del decreto in esame. Tutto questo, secondo la Suprema Corte, non trasforma la natura del rapporto tra le parti, che resta, pertanto di diritto privato. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, i Giudici di legittimità hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, cassando la sentenza del Tribunale.

 

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