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Invalidità, sempre ammissibile domanda di accertamento situazione più favorevole

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n, 4868 del 2016 depositata in data 11 marzo 2016.
E´ il cittadino al quale viene riconosciuto un trattamento di invalidità ad effettuare la scelta in ordine ad un possibile doppio accertamento anche se astrattamente incompatibile.
La Corte d´appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da P.A., già titolare di rendita INAIL, alla corresponsione dell´assegno di invalidità civile. La Corte territoriale, nel pervenire a tali conclusioni, si richiamava alle risultanze degli accertamenti medico-legali espletati in grado di appello che avevano rimarcato come il giudizio di invalidità dovesse essere limitato alla cardiopatia ipertensiva classe II NHYA ed all´anchilosi metatarsale, giacchè le ulteriori affezioni diagnosticate all´arto inferiore sinistro integravano patologie coesistenti con malattie già indennizzate dall´Inail come menomazione fisica nella misura del 45% osservando, in ogni caso, che il procuratore dell´appellante aveva dichiarato nell´interesse del proprio assistito, di optare per il trattamento erogato dall´Inail.
P.A. chiedeva la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a un unico motivo.
La Cassazione, chiamata a dirimere tale controversia, ha sancito un principio ben diverso, riconoscendo tutela massima all´invalido, non riscontrando alcun limite in un ulteriore accertamento e riconoscendo al soggetto svantaggiato la possibilità di compiere, a seguito dell´accertamento, la scelta più a lui favorevole.
In buona sostanza a differenza dei giudici di prime cure e di gravame, i Supremi Giudici non hanno ravvisato alcun impedimento nel pregresso riconoscimento della rendita Inail per l´accertamento di una diversa invalidità.
E´ dunque possibile l´accertamento di una doppia titolarità sempre nei limiti dalla legge stabiliti.
In tal senso quanto stabilito dalla Legge 407 del 1990 va inteso in una concessione all´interessato del diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può , conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l´eventuale preclusione derivante dall´avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.
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