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Docenti: la mancanza di percorsi abilitanti non è motivo di iscrizione nelle graduatorie di II fascia

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Possedere i titoli per accedere all'insegnamento e quindi alle graduatorie di istituto di III fascia non equivale a possedere l'abilitazione a insegnare. Solo il possesso di quest'ultima dà diritto all'iscrizione dei docenti nelle graduatorie di II fascia.

Questo è quanto è stato ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8083 del 27 novembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Gli appellati sono docenti in possesso di diploma ITP e hanno proposto ricorso contro il D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nella parte in cui questo non consente l'ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia agli insegnanti tecnico-pratici, i quali, in possesso di titolo di studio abilitante, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire l'abilitazione.

È accaduto che, in primo grado, il Tar ha accolto il ricorso. Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS.

I Giudici di secondo grado non condividono la decisione del Tar.

Vediamo perché. 

Il Consiglio di Stato, innanzitutto, fa rilevare che la questione in esame concerne le graduatorie di istituto, contemplate dal D.M. MIUR 13 giugno 2007, n. 131, utilizzate per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente. Le graduatorie su menzionate sono ordinate in tre fasce:

  • «nella prima fascia sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), cui si attinge per le supplenze quando non vi siano posti a tempo indeterminato da assegnare;
  • nella seconda fascia sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE;
  • nella terza fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento».

Da quanto sopra, discende che l'abilitazione è il requisito necessario per l'insegnamento e per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia, anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei. Per le supplenze, il ricorso a impiegare docenti non abilitati:

  • costituisce una deroga;
  • va motivato da particolari contingenze.

Con particolare riferimento al diploma ITP, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, è escluso il valore abilitante di tale titolo. I docenti in possesso solo del diploma in questione non sono abilitati all'insegnamento e detta abilitazione non può risultare acquisita nel caso si faccia rilevare l'impossibilità della relativa acquisizione a causa della mancata attivazione dei percorsi abilitanti ordinari finalizzati all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia (cfr., ex multis, sentt. 23-7-2018, n. 4507; 5-7-2019, n. 4683; 24-7-2019, n.5240). 

E ciò in considerazione del fatto che, secondo i Giudici d'appello, gli insegnanti tecnico-pratici, è vero che possono accedere all'insegnamento, senza abilitazione, ma solo:

  • nelle materie attinenti alle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori;
  • a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, alle quali si accede con l'iscrizione nelle graduatorie di III fascia.

La mancata attivazione dei percorsi abilitanti per le categorie di docenti ITP:

  • «può giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione per parteciparvi, atteso che in tal caso vi sarebbe una verifica di idoneità all'insegnamento operata attraverso il filtro della procedura concorsuale;
  • ma non può consentire l'iscrizione nella seconda fascia, derivando dalla stessa l'accesso diretto all'insegnamento».

Orbene, nella questione in esame, ad avviso del Consiglio di Stato, gli appellati, essendo docenti ITP non abilitati, non hanno diritto all'iscrizione nelle graduatorie di istituto di II fascia. Con l'ovvia conseguenza che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto legittima l'esclusione operata dall'atto impugnato e per l'effetto hanno accolto l'appello, riformando la sentenza del Tar. 

 

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