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Docenti e servizio civile prestato non in costanza di nomina: legittimo l'omesso punteggio

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È legittima l'omessa valutazione del periodo del servizio militare o del servizio civile sostitutivo di quello di leva se questo non è stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, ossia, in caso di docenti, se non è stato prestato "in costanza di nomina".

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

Il ricorrente ha agito in giudizio per impugnare l'omessa valutazione del servizio civile prestato in sostituzione di quello di leva nel periodo 1991-1992, in occasione della formazione delle graduatorie di istituti in cui risulta inserito. In buona sostanza con il ricorso, il docente ha chiesto:

  • la declaratoria dell'illegittimità dell'omessa attribuzione del punteggio corrispondente al suddetto servizio;
  • la condanna dell'Amministrazione alla riformulazione della graduatorie in oggetto.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale adito dal ricorrente.

La decisione del Tribunale

Innanzitutto appare opportuno richiamare l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 (recante il «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera»). 

In forza di tale disposizione «il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti». Questo sta significare che il servizio di leva o quello civile sostitutivo di quello di leva è valido per costituire punteggio anche nelle graduatorie di accesso all'insegnamento. E ciò in virtù di quanto affermato dall'art. 52 Cost., secondo cui il servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Con particolare riferimento all'insegnamento, la giurisprudenza intervenuta in punto, ha affermato:

  • da un lato, che il riconoscimento del servizio militare (e assimilato) si estende anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento;
  • dall'altro, che detta estensione è possibile purché il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie su citate.

La conferma di tale ultimo requisito, richiesto dalla giurisprudenza, si ricava dal contenuto dell'art. art. 485, comma 6, D.Lgs. n. 297/1994. Questa norma stabilisce che il servizio di leva e quello civile sostitutivo di quello di leva «sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo». Ad avviso del Tribunale adito dal ricorrente, inoltre, il riconoscimento del punteggio dei servizi in questione prestati dai docenti è possibile se svolti in costanza di nomina. Tale interpretazione discende sia dai limiti di cui al su citato art. 485, comma 6, sia dalla lettura della norma costituzionale innanzi richiamata (art. 52 Cost.), dal cui tenore emerge con chiarezza che è escluso ogni pregiudizio in capo al lavoratore chiamato al servizio militare nell'ipotesi in cui il periodo del servizio di leva venga svolto in assenza del rapporto di lavoro. 

Orbene, tornando al caso di specie, il ricorrente nel periodo in cui ha svolto il servizio civile in sostituzione di quello di leva non è stato destinatario di nomina. Ciò sta a indicare che, nel periodo suddetto, non era in essere alcun rapporto di lavoro per il docente. Pertanto, considerando che:

  • la previsione della validità del periodo di leva "a tutti gli effetti" non è senza limiti ma, al contrario, è circoscritta al fatto che il servizio in questione sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro,
  • il ricorrente ha prestato il servizio civile sostitutivo di quello di leva non in costanza di nomina,
  • «non è dato ravvisare nell'ordinamento una norma di legge o avente valore di legge che preveda la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro»,

il Tribunale di Messina adito, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ha ritenuto legittima l'omessa valutazione del servizio civile in questione e, per tal verso, ha respinto il ricorso del docente. 

 

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