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Difensori d'ufficio, scade oggi, 30 aprile, il termine per l'invio dell'istanza di permanenza al Cnf

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Scade oggi, 30 aprile 2019, il termine, così come prorogato, per poter presentare al Consiglio Nazionale Forense istanza di permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio. Il termine originariamente previsto era quello del 31 dicembre 2018, ma, come in precedenza  abbiamo informato i colleghi e i nostri lettori, tale originario termine per presentare l'istanza di cui sopra è stato prorogato dal provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, del 4 dicembre 2018 trasmesso ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, all'Unione Camere Penali Italiane.

Le ragioni della proroga sono strettamente giuridiche, e si rinvengono nell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1-quinquies del d.lgs. n. 6/2015 di riordino della disciplina della difesa d'ufficio, negli artt. 5 e 6 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, e nell'art. 2, comma 1, delle Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio.

L'istanza di permanenza potrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti.

 La nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell'istituto della Difesa d'Ufficio (articolo 16) , istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli Avvocati.

La nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell'esercizio di questa importante funzione, la effettività – continuità e competenza della difesa nell'arco di tutto il processo penale.

Il Governo ha esercitato la delega- nella interlocuzione con l'Avvocatura- con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6recante "Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che indica:

  • la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
  • la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.

E' demandato, inoltre, al Consiglio nazionale forense la tenuta dell'Elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.

Il CNF ha provveduto con il "Regolamento interno per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio", che entra in vigore a partire dal 30 giorno successivo alla sua pubblicazione in questa pagina web.
Il Regolamento è integrato dalla Relazione illustrativa.

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 novembre 2016 ha deliberato, previa proposta della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio, di modificare il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le difese di ufficio.

Le modifiche si sono rese necessarie, a distanza di circa un anno di vigenza del regolamento, in ragione delle richieste pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Le anzidette modifiche hanno riguardo:

- all'art. 2, comma 8, che ora stabilisce che l'accesso al corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale sia esteso ai praticanti aventi patrocinio e che in via generale, il corso non debba prevedere limitazioni di numero di partecipanti;

- all'art. 4, comma 3, è stabilito che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per l'inserimento nell'elenco unico nazionale sia l'anno di presentazione della richiesta;

- all'art. 5, comma 1, lett. b) che il periodo di tempo ai fini della produzione documentale per la permanenza nell'elenco unico nazionale sia l'anno di presentazione della istanza;

- agli artt. 4, comma 6 e 6, comma 2, è previsto che il procedimento di iscrizione ovvero di conferma della iscrizione nell'elenco unico nazionale debba concludersi entro trenta giorni dalla ricezione della istanza salvo i casi in cui il Consiglio dell'Ordine richieda integrazioni istruttorie.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017, presa visione della proposta della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio, ha deliberato di modificare l'art. 11del Regolamento recante "Doveri del difensore d'ufficio", anche in considerazione dell'opportunità di armonizzarne il contenuto con l'art. 26, comma 4, del Codice Deontologico Forense. 

 

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