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Deprivazione della figura paterna: quantificata in euro 100.000,00 dal Tribunale di Milano.

La c.d. "deprivazione della figura paterna", intesa dal Tribunale di Milano come una vera e propria violazione di interessi di rango costituzionale, è stata quantificata dal medesimo Tribunale, con l´attualissima Sentenza numero 2938 del 2017, in 100 mila euro, somma dovuta dal padre al figlio, tra l´altro disabile, vittima di tale irreparabile condotta.

Tale determinazione è stata effettuata in maniera equitativa ex articolo 1226 c.c., ragguagliando il quantum dovuto alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Ciò su domanda di una madre che agendo contestualmente, per sé, ed in qualità di amministratore di sostegno del figlio gravemente disabile, è riuscita ad ottenere tale pronuncia di fondamentale importanza, tutelando di fatto un interesse costituzionalmente protetto, ossia, la realizzazione di una serena crescita emotiva della prole all´interno in un ambiente familiare equilibrato e ben strutturato, dove non è possibile in alcun modo prescindere da una delle due figure genitoriali.

La donna cita il padre, del tutto assente, per ottenere anche l´ottenimento del mantenimento, mai versato, nonché il rimborso delle spese dalla stessa sostenute, in maniera del tutto individuale, per il mantenimento e le cure del figlio.

Il Tribunale accoglie tutte le richieste avanzate, riconoscendo il rimborso alla donna ed il ristoro dovuto alla totale assenza dell´uomo nella vita del figlio che, seppure fortemente disabile, ha sempre mostrato un´alta sensibilità.

A nulla, secondo il Tribunale di Milano, è, infatti, valso il mero riconoscimento del figlio alla nascita da parte del padre, nella misura in cui lo stesso non è stato accompagnato da un´effettiva accettazione dello stesso e da una conseguenziale frequentazione costante.

Il Giudice adito ha ritenuto, dunque, determinante ai fini della decisione il comportamento del padre che si è dichiaratamente rifiutato di instaurare un qualsivoglia rapporto affettivo col figlio.

Tale condotta configura allo stesso tempo un illecito civile riconducibile all´articolo 2043 cc. oltre che, in astratto, un illecito penale essendo la stessa sussumibile nell´ipotesi di cui all´articolo 570 cp ( violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Per quanto detto il Tribunale ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale chiesto dalla donna quantificando quest´ultimo nella misura di euro 100 mila euro non essendo riconducibile l´assenza totale del padre alla sua morte effettiva.




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