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Corte Giustizia UE: legittima previsione età massima per accesso corpi polizia

L´art. 2, par. 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l´art. 4, par.1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest´ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.
E´ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia U.E. Grande Sezione, con sentenza 15 novembre 2016, nella causa C-258/15, Salaberria.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull´interpretazione dell´art. 2, par. 2, dell´art. 4, par.1, e dell´art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ed è stata proposta nell´ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione della Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età.
La sentenza della Grande Camera, nel confermare l´assenza di profili di contrasto con la direttiva 2000/78/CE del limite correlato all´età anagrafica, presenta aspetti di novità in quanto si discosta dal precedente specifico rappresentato dalla sentenza del 13 novembre 2014 resa nel caso Vital Perez, in Foro it., 2015, IV, 105 allorquando la Corte aveva dichiarato che l´art. 2, par. 2, l´art. 4, par. 1, e l´art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 ostano ad una normativa nazionale che fissi a 30 anni l´età massima per l´assunzione degli agenti della polizia locale, ritenendo un tale requisito sproporzionato.
La differenza tra le due fattispecie viene tuttavia rinvenuta dalla stessa Corte nella circostanza per cui il precedente era relativo ad un concorso per agenti di polizia locale, chiamati a svolgere prevalentemente funzioni di polizia amministrativa, mentre nel caso in rassegna si tratta di forze di polizia statali, con compiti operativi che possono comportare il ricorso alla forza fisica, nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme, che ben giustificano il limite di età previsto.
Al fine di giustificare il revirement la Corte valorizza anche la prova fornita in giudizio circa l´intendimento dell´Accademia di polizia di promuovere una politica delle assunzioni finalizzata a favorire un turn over generazionale, proprio per assicurare la presenza di un congruo numero di agenti giovani da destinare ai compiti operativi, maggiormente gravosi dal punto di vista dell´impegno fisico.
Sul tema si segnalano, da ultimo, le pronunce della IV sezione n. 3738 del 2016 (sentenza) e n. 3547 del 2016 (ordinanza) che hanno ricostruito in modo approfondito il quadro delle norme e dei principi relativi al requisito dell´età per i reclutamenti del personale militare e delle Forze di polizia (anticipando le conclusioni cui è pervenuta la Grande Camera).
Merita inoltre menzione la pronuncia della III sezione, n. 345 del 29 gennaio 2016 in Foro it., 2016, III, 158, con NOTA di A.M. PERRINO che contiene un´ampia ricostruzione della problematica, avuto riguardo al lavoro pubblico contrattualizzato.
Fonte: Giustizia Amministrativa

Si allega la Sentenza in questione
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