Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Coronavirus: l'istruzione a distanza, la privacy e i chiarimenti del MIUR

Imagoeconomica_1555685

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta mettendo in crisi diversi settori, tra cui la scuola.

Si parla di smart working e, nel caso delle scuole, di didattica a distanza, eppure nella situazione in cui improvvisamente siamo stati catapultati, è emersa la nostra impreparazione ad affidarci completamente alla tecnologia, nonostante questa appaia parte integrante della nostra vita quotidiana.

Orbene, se sino ad oggi la tecnologia, nella maggior parte dei casi, è stata utilizzata come un "passatempo", in questa situazione bisogna cogliere l'occasione per farne un uso focalizzato a colmare l'assenza di contatti in presenza.

E la scuola gioca un ruolo importante perché può offrire agli studenti l'opportunità di far sfruttare la tecnologia in modo diverso dal diffuso utilizzo, rendendo la tecnologia stessa, in questo momento storico, strumento prezioso per l'accrescimento del bagaglio culturale degli alunni.

Qui entra in gioco la didattica a distanza.

Con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, il MIUR ha chiarito che «le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi», sebbene nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe. Tuttavia, secondo il MIUR anche con la didattica a distanza si può creare un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni». Ovviamente, la didattica a distanza non deve ridursi a un semplice invio di materiali o mera assegnazione di compiti, ma presuppone la sussistenza di un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni e chat di gruppo tra i docenti e gli alunni. «La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l'insegnante restituisce agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l'efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti [...]. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in "classe virtuale"».

Ma cosa accade per gli alunni della scuola dell'infanzia? Anche per questi, occorre sempre puntare sul rapporto tra docenti e bambini. In tali casi, però, si ricorre a semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe. «L'obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l'attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell'età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel "lavoro agile") nello svolgimento dei compiti assegnati».

Ma tutto questo come si pone con il rispetto della privacy?

Il MIUR chiarisce, nella nota in esame, che le istituzioni scolastiche non devono chiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, qual è la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe, in quanto già rilasciato al momento dell'iscrizione.

Tuttavia, esse, qualora non lo abbiano già fatto, devono informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ossia:

  • che il trattamento è effettuato in modo lecito, corretto e trasparente, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione;
  • che la raccolta dei dati è eseguita in modo pertinente ed è limitata alle sole finalità della didattica.

Inoltre, le istituzioni scolastiche, ove non l'abbiano già fatto, sono tenute:

  • «a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
  • a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento su citato». 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Quota 100, sanitari: sì al cumolo della pensione c...
Il valore delle dichiarazioni della persona offesa

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito