Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Convivenza sì o convivenza no: quali diritti?

Imagoeconomica_1547894

Inquadramento normativo: Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Chi sono i conviventi di fatto? Sono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite in maniera stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Convivenza registrata: come fare? Le coppie che vogliono convivere e beneficiare dei diritti previsti dalla legge, possono registrare lo stato di convivenza, presentando all'ufficio comunale una "dichiarazione anagrafica". Con tale dichiarazione attestano la costituzione di un nuovo nucleo familiare e l'uscita dal precedente. Le coppie che già convivono, ma che non hanno costituito un nuovo nucleo familiare, possono procedere alla registrazione, recandosi all'ufficio anagrafe del Comune di riferimento.

Conviventi, quali diritti? I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente può nominare l'altro quale suo rappresentante: a) in caso di incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per le decisioni che concernono la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Se il proprietario della casa è solo uno dei due conviventi, nel caso in cui morisse, il partner superstite avrebbe diritto di continuare a vivere nell'abitazione comune "per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni. In ogni caso non si potranno superare i cinque anni". In presenza di figli minori o disabili, il convivente superstite avrà diritto di continuare a risiedere nella stessa casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.


 Il diritto decade nel momento in cui il partner cessi di abitare stabilmente nella casa comune, o in caso di nuova convivenza, matrimonio o unione civile. Se i due conviventi risiedono invece in un'abitazione in affitto e il relativo contratto è intestato solo ad uno dei due, in caso di morte del convivente-conduttore, titolare del predetto contratto, o di suo recesso, l'altro avrà la possibilità di succedergli nel contratto. I conviventi possono avere diritto ai titoli di preferenza assegnati ai nuclei familiari per le graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. In caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile al convivente superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Alimenti e impresa familiare: Il convivente partecipa agli utili dell'impresa familiare dell'altro convivente, quanto presta la sua opera in maniera stabile. Se la convivenza cessa, il convivente che versa in uno stato di bisogno, ha diritto a ricevere gli alimenti dall'altro convivente, proporzionalmente alla durata della convivenza.

Contratto di convivenza: I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali che riguardano la loro vita in comune mediante la stipulazione di un contratto di convivenza. Tale contratto deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata recante una sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Questi professionisti ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il contratto di convivenza deve contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di partecipazione alle spese necessarie del nucleo familiare, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, nel caso non si opti per la separazione dei beni. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità di stipulazione del contratto d convivenza.


Focus: Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si considerano come mai apposti.

Registrazione contratto di convivenza: Se i conviventi decidono di stipulare il contratto di convivenza, quest'ultimo dovrà essere registrato. In particolare il professionista (notaio o avvocato), che ha assistito i conviventi nella redazione del contratto, ne trasmette una copia all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi. Quest'ultimo procede: 1) a registrare la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista; 2) ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto.

Risoluzione contratto di convivenza: Il contratto di convivenza cessa di avere effetti giuridici, e quindi si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Focus: Anche la risoluzione del contratto di convivenza va registrata. In questi casi, il professionista (notaio o avvocato) che ha assistito la coppia nella redazione del contratto comunica l'intervenuta risoluzione all'ufficiale dell'anagrafe del comune di residenza dei conviventi, il quale procede alla relativa registrazione. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Nuova relazione e nascita di un figlio dopo la sep...
Permessi legge 104: a chi spettano e come fruirne ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito