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Contributi minimi a Cassa, perchè la disciplina vigente è contraria alla legge

di Antonino Ciavola e Antonella Matricardi*

Da alcune settimane divampa la protesta di avvocati - giovani e meno giovani - nei confronti della Cassa forense, accusata di affamare i propri iscritti e pensare solo agli interessi personali.

La protesta può essere cavalcata per scopi di maggior visibilità personale oppure analizzata per verificare se, al di là dei toni più o meno eleganti, abbia qualche fondamento scientifico.

Scopo di questo contributo è concorrere al secondo aspetto, con riferimento a uno degli aspetti maggiormente lamentati: i contributi minimi, ormai imposti a tutti gli iscritti negli albi, sono troppo alti.

1. L´art. 21 della legge professionale forense

Come già scritto in altro articolo, subito dopo l´approvazione della riforma (v. Nuova Legge forense: un primo approfondimento), l´art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, al comma 8, prevede la contestualità tra iscrizione nell´albo e alla cassa di previdenza.

L´attuale stato di crisi di una larga parte dell´avvocatura sarà aggravato da queste misure, che hanno un costo; tuttavia un aiuto potrebbe giungere proprio dalla Cassa.

Il comma 9 prevede infatti la determinazione di nuovi minimi, ovviamente inferiori a quelli attuali (che per molti risultano insostenibili) e che si applicheranno a chi non raggiunge gli attuali parametri reddituali.

Quella della Cassa in materia, come è noto, è una discrezionalità tecnica e non assoluta; se il regolamento sarà adottato con saggezza, i relativi costi (faccio solo un timido esempio: il 14% sul reddito effettivo, con un minimo annuo di euro 500) garantiranno a tutti i più giovani o meno fortunati un´iscrizione obbligatoria, ma sostenibile.

Il testo dell´articolo 21, commi 8, 9 e 10, è il seguente:

8. L´iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l´iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

2. Il regolamento di attuazione dell´art. 21

Il suggerimento sopra riportato non è stato accolto, malgrado sia stata ampiamente discussa all´interno del Comitato dei delegati l´ipotesi di creare un doppio binario contributivo tra gli iscritti al di sotto dei redditi minimi e quelli con redditi superiori.

Il risultato è questo, trascritto dal Regolamento attuativo dell´art. 21:

Art. 7 - Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

1. (omissis)

2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l´iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell´anno in cui l´avvocato compie il 35° anno di età.

Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all´art. 2 comma 1, all´art. 3 commi 1 e 2 e all´art. 4 del Regolamento dei contributi.

3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall´art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell´anno in cui l´avvocato ha compiuto il 35° anno di età.

4. L´ art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.

Art. 8 - Riscossione contributi minimi

In deroga a quanto previsto dall´art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall´entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell´art. 2 del Regolamento dei contributi o dell´art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.

Art. 9 - Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri

1. A decorrere dall´anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell´art. 7, ..., ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all´importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell´applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.

2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell´intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell´art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.

3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l´intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell´arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell´intero importo previsto dall´art. 7, secondo comma del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall´art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

5. 6. 7. 8. (omissis)


Il risultato pratico del Regolamento è l´iscrizione automatica di tutti gli avvocati alla Cassa forense, in conformità alla legge.

Adesso occorre valutare se questa iscrizione automatica e coattiva corrisponda, in termini pratici, all´obiettivo perseguito dal legislatore e cioè garantire a tutti gli iscritti negli albi forensi un trattamento previdenziale esclusivamente a carico della Cassa di categoria.

3. I contributi minimi

Come sopra riportato, il comma 9 dell´art. 21 prevede la determinazione di nuovi minimi, perché si riferisce non a quelli precedentemente previsti (che si applicavano solo ai percettori di reddito IRPEF superiore a € 10.300 annui) ma a una nuova contribuzione pensata per chi non raggiunge i suddetti parametri reddituali.

Dovrebbe quindi trattarsi di un superminimo, inferiore rispetto all´attuale, da sostenersi o mediante la solidarietà dei più fortunati oppure (come recita la parte finale del comma) tramite la eventuale applicazione del regime contributivo.

Invece, il regolamento prevede due c.d. agevolazioni:

la prima, prevista dall´art. 7 del Regolamento, riguarda il dimezzamento del contributo minimo soggettivo per i primi 6 anni di iscrizione, ed era una misura già prevista in precedenza;

la seconda, prevista dall´art. 8 del Regolamento, prevede un dimezzamento per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa (comma 1), ma in realtà non agevola perché a tale dimezzamento corrisponde un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell´intera annualità (comma 2).

Pertanto il Regolamento non introduce alcuna misura di favore, né i nuovi contributi minimi che la legge prevede, con due ulteriori profili critici.

Elimina il principio fondamentale di infrazionabilità dell´anno, come evidenziato in Cassa forense: il regolamento attuativo della nuova legge professionale; e inoltre costringe migliaia di iscritti a sopportare una contribuzione slegata dal reddito, poiché anche per chi ha reddito zero ed è iscritto all´Albo avvocati scatta automaticamente l´iscrizione alla Cassa Forense con il conseguente e immediato obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito, pena la cancellazione dall´Albo medesimo.

Una pronuncia fondamentale in tema è la sentenza n. 7353/2016 con la quale il Tar Lazio, pur rinviando al Giudice del Lavoro la trattazione del merito, attinente ai diritti soggettivi, ripercorre le ragioni dei ricorrenti secondo un´interpretazione dell´art. 21, comma 9, L. n. 247/2012 "costituzionalmente orientata" per la quale tutti gli avvocati, compresi quelli che non rientrano nei parametri economici stabiliti, "hanno il diritto di permanere nell´unico sistema previdenziale" e avere "pari dignità professionale e pari diritto a restare nel mercato".

La norma secondaria è pertanto illegittima perché viola il dettato di quella primaria.

4. Disparità di trattamento sotto altro profilo

Tra i nuovi iscritti d´obbligo per effetto della Legge 247, numerosi sono cinquantenni che, per effetto del basso fatturato, non avevano mai raggiunto il livello minimo che rendeva obbligatoria l´iscrizione.

Costoro, a norma del ricordato art. 8 del Regolamento, per 8 anni usufruiranno del dimezzamento del contributo soggettivo minimo.

Ma numerosi sono anche i cinquantenni che in precedenza godevano di redditi più alti e, iscritti alla cassa quando non c´era l´automaticità prevista dal citato art. 8, nuovo reg., hanno versato negli anni i contributi richiesti, al contrario di altri che negli stessi anni, comunque, potevano esercitare la professione, senza ottemperare agli adempimenti previdenziali.

Negli attuali tempi di crisi è ancora più evidente la discriminazione, anche ereditata da questi "floridi" periodi, a danno proprio di quelle generazioni che hanno da sempre sostenuto la contribuzione previdenziale e per le quali il raddoppio di quella minima, a partire dalla riforma del 2010, ha concorso ad aggravare lo scompenso economico, derivante in primo luogo dal repentino calo reddituale.

Un esercito invisibile dunque di avvocati che, dopo quindici, vent´anni di iscrizione all´albo e alla cassa, continua a subire gli effetti della concorrenza sleale interna (perpetrata da chi poteva esercitare, senza essere assoggettato ad alcun obbligo contributivo, pur con i dovuti distinguo dei singoli casi concreti) e del rigore di un sacrificio imposto, certamente non proporzionale al reddito prodotto; un esercito finora troppo silente al quale è limitato l´orizzonte di radicali cambi lavorativi, contrariamente a quanto, pur a malincuore, può essere concesso a un giovane, ancora in corsa per drastiche inversioni di rotta professionali.

Eppure le condizioni economiche non devono costituire un ostacolo all´esercizio dell´attività dell´avvocato, costringendolo, se insufficienti, a cancellarsi dall´albo, perché l´art. 21 comma 1, espressamente prevede che la permanenza dell´iscrizione all´albo è subordinata all´esercizio effettivo e continuativo ma "con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale". Nell´attuale, difficile congiuntura economica invece non sono eccezionali le ipotesi di coloro che, dopo anni e anni di iscrizione, non essendo più assistiti da proficui canali di clientela, faticano a produrre un reddito dignitoso e non reggono alla pressione previdenziale.

Eppure, il comma 9 dell´art. 21 affermava che la Cassa determina, ... i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali senza alcun riferimento ai nuovi iscritti (comprendendo quindi anche i cinquantenni già iscritti di cui sopra), mentre il regolamento, violando ancora la norma primaria, limita la c.d. agevolazione solo ai nuovi iscritti.

5. Conclusioni: è populismo forense?

La spietata impostazione dei ceti istituzionali, orientata a condizionare la contribuzione previdenziale, secondo l´interesse corporativo del limite di accesso alla professione, dopo anni e anni di accoglienza indiscriminata, travolge così, in spregio delle tutele costituzionali e dei principi comunitari anti-intese restrittive, il quotidiano di tante ottime professionalità, senza contare l´umiliazione di convivere nell´ombra con il disagio personale per l´insuccesso economico, talvolta addirittura marchiato d´indegnità a livello deontologico, pur essendo incolpevole.

Qualcuno non resiste alla tentazione di tacciare di populismo le varie manifestazioni di dissenso, secondo un´accezione dispregiativa del termine che, in realtà, è propria del concetto di demagogia.

Demagogo è chi cerca il consenso di una moltitudine di soggetti, interpretandone le aspirazioni economiche con la lusinga di obiettivi difficilmente realizzabili per le premesse infondate o per le analisi a monte condotte superficialmente.

Altro sono i valori positivi di giustizia ed equità che, ambendo a un miglioramento delle condizioni di vita dei meno abbienti, non sono illusori, anche se suscettibili di essere come tali fraintesi, solo perché in contrasto con gli interessi di pochi privilegiati.

Tralasciando possibili divagazioni sulla percezione della verità che, anche e soprattutto in rete, non è immune da strategie manipolative della volontà e della sua espressione, rimane, per l´analisi che ci riguarda, la novità del coordinamento in un´unica voce di esperienze lontane che, senza la veicolazione virtuale, sarebbero rimaste isolate.

Se poi lamentare la realtà delle cancellazioni dagli albi (quando indotte dall´applicazione di freddi indici reddituali) o dell´iniquità dell´imposizione previdenziale, incarnasse per alcuni la perniciosa espressione di un processo demagogico in atto, è lecito piuttosto chiedersi se del decoro e della dignità professionale, nonché del principio fissato dall´art. 21 e violato dal Regolamento, sia veramente qualunquista pretendere l´incondizionato rispetto.

*pubblicato su Altalex, 22 febbraio 2017

 

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